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CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DI BENI NUOVI: SPETTA ANCHE AI COMUNI

2 minuti, Redazione , 24/09/2020

Credito di imposta per acquisto di beni nuovi: spetta anche ai Comuni

Spetta il credito di imposta sull'acquisto di beni nuovi nel caso di ente pubblico che investe nell'ambito di svolgimento di attività commerciali

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Con Risposta a interpello n 389 del 22 settembre l’Agenzia delle Entrate concorda con un comune istante il quale vorrebbe fruire del credito di imposta previsto dall'art 1 commi 185 e seguenti della Legge 169/2019 spettante per l'acquisto di beni strumentali nuovi e afferma che possa fruirne in quanto non espressamente escluso dalla norma e a patto che abbia tutti gli altri requisiti previsti dalla norma in oggetto.

L’istante è un Comune che domanda chiarimenti in merito alla applicabilità della disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art 1 comma 185 e ss Legge 160/2019)

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il comune istante chiede se può godere della agevolazione in relazione a investimenti in beni strumentali nuovi che andrà ad effettuare nel 2020 nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, attività di impresa non soggetta a IRES e rilevante ai fini IVA in quanto commerciale.

Il comune intende acquistare tali beni per innovarsi dal punto di vista tecnologico e i beni che intende acquistare non sono gratuitamente devolvibilI trattandosi di beni di proprietà dell’ente stesso (cosa che la escluderebbe dal beneficio).

Esso ritiene di poter usufruire della agevolazione poiché dalla norma ossia il comma 186 dell’art 1 della legge 160 in questione non risulta alcuna esclusione oggettiva nei suioi confronti. A supporto cita anche la circolare n 44/e del 2009 e la n 5/E del 2015 in base alle quali possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciali eventualmente esercitata.

L’agenzia delle entrate concorda con l’istante a patto che esso abbia anche gli altri requisiti previsti dall’art 1 commi 185 e seguenti per beneficiare del credito di imposta.

La soluzione positiva del quesito viene spiegata dalla stessa agenzia facendo riferimento tanto all’art 1 comma 185 che delinea l’ambito oggettivo di fruizione del credito quanto al comma 186 che delinea invece l’ambito soggettivo.

L’agenzia ritiene che benché i casi di esclusione dei beneficiari non siano citati dalla norma in modo esaustivo, il comune istante possa godere della agevolazione in questione inerente lo svolgimento di attività di impresa non soggetta IRES ex art 74 comma 1 del TUIR. 

Ricorda però che l’ente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio del credito di imposta deve ad esempio dimostrare che il bene strumentale sia nuovo.

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