Con Risposta a interpello n 356 del 15 settembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’accesso al credito di imposta previsto dall’art 28 DL n 34 del 2020 noto oramai come Decreto Rilancio nel caso di una sublocazione di stanza adibita a studio professionale.
L’agenzia ritiene che il credito di imposta per i canoni di locazione di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, come nel caso di specie destinati a studio professionale con sublocazione, il credito spetti a condizione che il contratto sia stato stipulato ai sensi della Legge n 392 del 1978.
L’istante è conduttore in sublocazione di una stanza compresa in un immobile, adibita all’esercizio della propria professione di avvocato e regolata dalla Legge 392/78
Il contratto è stato regolarmente registrato nel 2017.
Egli riporta nell’interpello di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020 una contrazione del reddito derivante dalla propria attività con una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019 a seguito del periodo emergenziale da covid.
Egli domanda se può beneficiare del credito di imposta di cui allart.28 del Decreto Rilancio e ritiene di poterne fruire.
L’agenzia delle Entrate risponde ricordando i requisiti della agevolazione ossia riconrdando che:
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (...) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo
- il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e che la misura dell'agevolazione sia commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.
L'agenzia inoltre rimanda alla Circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E nella quale si è chiarito che i canoni di locazioni per i quali spetti il beneficio devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
In riferimento al caso di specie l'agenzia sottolinea che per quanto prodotto dall'istante la durata del suo contratto di sublocazione è proprio regolata dall'articolo 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che contiene la disciplina della durata delle «locazioni e sublocazioni» di "immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione", e applicabile anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Lo stesso contratto in esame prevede una clausola di rinvio alla legge 392 per quanto non espressamente previsto all'atto della stipula.
L'agenzia chiarisce che il contratto di sublocazioneanche se collegato al contratto di locazione da vincolo di reciproca dipendenza conserva una autonoma rilevanza economica.
Considerata anche la finalità dell'art 28 sul credito di imposta, ovvero quella di dare ristoro agli operatori economici che hanno subito gravi danni a causa del covid 19, l'istante potrà beneficiare del credito in esame avendo stipulato un contratto disciplinato dalla Legge 392/78 sempre che sussitano le altre condizioni previste dalla norma sul credito in ggetto.
L'agenzia aggiunge che anche il conduttore principale potrà beneficiare del credito.