HOME

/

FISCO

/

EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

/

TRASFORMAZIONE INVOLUTIVA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

3 minuti, Redazione , 17/09/2020

Trasformazione involutiva e contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto va calcolato sui dati della società estinta quando il socio ne prosegue l'attività

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 320 dell’8 settembre l’Agenzia delle Entrate parla di contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio nel caso di operazione di trasformazione involutiva di società (s.a.s.) in ditta individuale e chiarisce che il contributo spettante va calcolato in base ai dati della società estinta quando nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 l’attività sia portata avanti dal socio pur se come ditta individuale proseguendo l'attività della società estinta.

L’istante titolare della ditta individuale riferisce che nel 2019 era socio di una società di cui l’unico socio accomandante, comunicava la sua volontà di recedere.

Nel 2020 l’istante, socio superstite della stessa società, decideva di liquidare la quota all’altro socio e proseguire l’attività come ditta individuale procedendo ad una trasformazione involutiva e assumendo attività e passività della società estinta e assicurando la continuità aziendale tra società e la ditta individuale.

L’istante chiede se può avvalersi del contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio rivolto a imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario che non abbiano cessato l’attività alla data di presentazione della istanza. 

Egli sottolinea peraltro che tutti coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2019, secondo quanto previsto dalla norma, possono, ai fini dell'ottenimento della agevolazione, non tenere conto dei requisiti del comma 4 dello stesso articolo ossia del calo del fatturato rispetto all’anno precedente.

L’istante domanda se il contributo debba essere calcolato in capo alla società ovvero in capo alla ditta individuale ossia se debba fare riferimento al calo del fatturato della società che nel 2019 esisteva ancora oppure fare riferimento ad una esclusione di quanto previsto dal comma 4 trattandosi nel suo caso di ditta costituita nel 2020.

Egli suggerisce una soluzione interpretativa secondo la quale avendo continuato di fatto l’attività della società estinta si può considerare un fenomeno successorio per cui il calcolo del fatturato vada fatto in capo alla società ( confrontando il fatturato dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020) nonostante il soggetto societario si fosse già estinto trsformandosi in ditta individuale.

Egli cita per avvalorare la sua tesi una Sentenza della Corte di Cassazione che recita testualmente “Qualora, alla estinzione della società, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

L’agenzia in risposta all'istante fa riferimento alla Circolare n 22/E del 2020 sulle operazioni di riorganizzazione che a sua volta si riferisce alla circolare n 15/E del 2020 in relazione ai soggetti aventi causa di una operazione di riorganizzazione aziendale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi, sia per il calo del fatturato. 

Nel caso in cui, nel periodo suddetto, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come ditta individuale e la riduzione del fatturato è da determinare tenendo conto dell’ammontare relativo al 2019 della società di persone preesistenze in quanto non vi è una attività neocostituita.

L’istante potrà fruire del contributo secondo quando previsto dall’art 25 comma 5 ossia calcolando il contributo spettante applicando una percentuale (variabile al variare dei ricavi e compensi percepiti e indicata dalla norma) alla differenza tra l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019. 

 

Ti puo interessare:  Incentivi imprese per ripartire (eBook + Excel)

e-Book Incentivi e regole per ripartire in sicurezza + foglio di calcolo in excel per determinare l'importo del contributo a fondo perduto per le imprese

Allegato

Risposta a interpello del 08.09.2020 n. 320

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS · 23/04/2024 Il Decreto PNRR 2024 diventa legge

Approvato definitivamente il ddl di conversione del DL del 02.03.2024 n. 19 recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Decreto PNRR 2024 diventa legge

Approvato definitivamente il ddl di conversione del DL del 02.03.2024 n. 19 recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

Numeri utili per parlare con le Entrate: tutti i nuovi recapiti per entrare in contattocon l'Agenzia delle Entrate

Fisco e AppIO: messaggi su rimborsi e scadenze

Le Entrate informano del servizio di colloquio con i cittadini tramite App IO per: rimborsi in arrivo, scadenze e avvisi personalizzati

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.