HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

A CHI SPETTA IL SUPERBONUS IN CASO DI VENDITA DELL'IMMOBILE

2 minuti, Redazione , 09/09/2020

A chi spetta il superbonus in caso di vendita dell'immobile

Se non viene stabilito nulla nell'atto di compravendita la detrazione passa all'acquirente dell'immobile, ma è possibile che il venditore la tenga per se

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le regole previste per la spettanza del superbonus in caso di vendita dell'immobile sono le stesse di quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Di norma in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di efficientamento energetico con detrazione maggiorata, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare

Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. 

In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. 

L'Agenzia specifica che nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione . 

Il tema è stato affrontato anche dalla Circolare 08/07/2020, n. 19 /E ( pag. 250 e 351) che ha ribadito che in caso di vendita dell'immobile la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. Nello stesso atto di compravendita potrà infatti essere derogato a questa norma, e il cedente, che ha sostenuto la spesa, puo' riservarsi la detrazione in luogo di cederla all'acquirente

Se nell'atto di compravendita non viene indicato nulla, il venditore per riservarsi la detrazione puo' successivamente stipulare una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si da atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. La regola si applica non solo alle compravendite a titolo oneroso ma anche a quelle gratuite, come la donazione o anche nella permuta. 

La circolare 19/E 2020 continua prendendo in esame in caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, chiarendo che in questo caso le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile. 

Il trasferimento della detrazione avviene solo se si cede l'intero immobile e non nel caso di cessione di una sola quota dell’immobile. 

La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, quest’ultima diventi proprietaria esclusiva dell’immobile perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa.

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 29/03/2024 Superbonus: in arrivo la comunicazione antifrode

Il DL approvato il 26 marzo con ulteriori misure per restringere il superbonus contiene un altro adempimento: comunicazione antifrode, che cos'è e le sanzioni per chi omette

Superbonus: in arrivo la comunicazione antifrode

Il DL approvato il 26 marzo con ulteriori misure per restringere il superbonus contiene un altro adempimento: comunicazione antifrode, che cos'è e le sanzioni per chi omette

Compensazioni crediti da bonus edilizi: sospese per chi ha debiti col Fisco

Il nuovo DL Superbonus approvato il 26.03 contiene ulteriori restrizioni: vediamo dalla bozza di decreto quali sono per chi ha debiti con l'Erario

Stop a cessione e sconto: ultime novità dal Governo

Nuovo DL Superbonus con: blocco cessione e sconto per chi ha debiti con l'erario, esclusa la remissione in bonis per chi non ha comunicato le opzioni, norme sui crediti ACE

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.