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TAX CREDIT EDICOLE 2020: DOMANDE FINO AL 30 SETTEMBRE

4 minuti, Redazione , 02/09/2020

Tax credit edicole 2020: domande fino al 30 settembre

C'è tempo fino al 30 settembre per l'invio delle richieste del credito d'imposta a favore delle edicole, che, per il 2020, viene definito nella misura massima di 4.000 euro

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Al via le domande per la richiesta del credito d'imposta per l'anno 2020 a favore delle edicole, l'agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 806 a 809 legge n. 145/2018) che riconosce:

  • agli esercenti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
  • agli esercenti attività commerciali non esclusivi(come individuati dall'art. 2, comma 3, del dlgs 24 aprile 2001, n. 170) e per il 2020 anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
    • a) le rivendite di generi di monopolio; 
    • b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; 
    • c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
    • d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; 
    • e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; 
    • f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
  • e sempre per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puòessere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

un credito d’imposta, che per l'anno 2020, è stabilito nella misura massima di 4.000,00 euro (come previsto dall’articolo 98, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Dato che per quest'anno, le modifiche apportate alla disciplina sopra esposte, hanno comportato diverse variazioni, quali:

  • il venir meno del requisito della “unicità del punto vendita ”nel territorio comunale;
  • l’ampliamento dei soggetti beneficiari;
  • l’aumento dell’importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario;
  • l’estensione delle spese ammesse all’agevolazione;

il Consiglio dei Ministri, con Circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020, ha fornito le necessarie precisazioni, relativamente alle modalità di accesso per l’anno 2020.

Requisiti per l'accesso al credito d'imposta 2020

Per l’anno 2020, sono requisiti di ammissione al credito di imposta:

  1. la sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;
  2. la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  3. per le attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, l’indicazione del codice di classificazione ATECO 47.62.10, di cui al registro delle imprese, quale codice di attività primario;
  4. per le attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,c.d. “punti vendita non esclusivi”:
    1. l’indicazione di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese, quale codice primario:
      - rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
      - rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
      - bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
      - strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
      - esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 476.61);
    2. l’indicazione del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività secondario;
  5. Per le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici, a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 82.99.20, quale codice di attività primario

Accesso al credito d'imposta

Le imprese che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per l’anno 2020, l'invio della domanda telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, è possibile dal 1° ed il 30 settembre 2020. Per istruzioni sulla compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura.

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il beneficio. 

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione tramite modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6913”, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. 

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