HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI POS: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

2 minuti, Redazione , 01/09/2020

Credito d’imposta commissioni POS: istituito il codice tributo

Pronto il codice tributo “6916” per l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta del 30% sulle commissioni per i pagamenti elettronici, da parte di imprese e professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante a esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 31.08.2020 n. 48, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Ricordiamo che il tax credit commissioni spetta:

  • per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi 
  • rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020
  • a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro

ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il credito d'imposta dovrà successivamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Gli adempimenti dei prestatori di servizi di pagamento

Per consentire agli esercenti di avvalersi del credito d'imposta del 30 per cento delle commissioni pagate per le transazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2020, i prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato un esercente residente in Italia per l'accettazione di strumenti di pagamento al punto vendita, fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico), devono trasmettere, almeno una volta al mese e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate e corrisposte dagli esercenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020.

In merito invece alle modalità di comunicazione delle informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate, si fa riferimento al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020. Per approfondire leggi anche il nostro articolo Dal 1 luglio credito d'imposta a negozianti su commissioni POS.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 31.08.2020 n. 48

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/04/2024 Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all'11.04

Albo certificatori crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design: attivo dal 21.02 con le regole per iscriversi. Tutte le FAQ

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.