HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

SUPERBONUS 110% NON APPLICABILE AL PROPRIETARIO UNICO DI UNO STABILE

2 minuti, Redazione , 01/09/2020

Superbonus 110% non applicabile al proprietario unico di uno stabile

Edificio con più unità immobiliari accatastate separatamente ma unico proprietario: no al superbonus se manca il condominio

Ascolta la versione audio dell'articolo

La maxi detrazione al 110% del Decreto Rilancio per interventi di efficientamento energetico, è prevista non solo a favore dei condomìni ma anche a beneficio delle “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari”. 

Nel caso in cui, ad eseguire i lavori siano le persone fisiche, tuttavia, sono previste limitazioni:

  • il Superbonus risulta applicabile soltanto agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari;
  •  la detrazione viene comunque riconosciuta per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio

Ciò significa che: se una persona fisica detiene tre unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento si applicherà a tutti i millesimi posseduti riguardanti le tre unità immobiliari. Ciò in quanto l’intervento è stato eseguito dal condominio sulle parti comuni dell’edificio. 

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, anche mediante l’interpretazione del contenuto dell’art. 119 del decreto Rilancio. In particolare l’Agenzia ha spiegato che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione la norma fa espresso riferimento ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici. Pertanto l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. 

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà. 

Sulla base di quanto sopra detto, l’Agenzia delle Entrate ha quindi specificato che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia, mancherebbe un vero e proprio condominio.

Allegato

Superbonus 110% - Circolare Agenzia delle Entrate del 08.08.2020 n. 24

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Tatiana - 18/09/2020

Buongiorno, quindi se un proprietario (o due persone) possiedono uno stabile con 4 appartamenti autonomi con accessi autonomi non rientra nel superbonus perche c'è un unico proprietario (o comproprietà)?

Mascarello - 02/09/2020

Quanto qui dichiarato mi sembra sia in contrasto con quanto affermato lella Circolare del 11/05/1998 n. 121 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, al paragrafo 2.6 , dove viene garantita la detraibilità di spese a edifici monopropiretari con più unità immobiliari.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI FORMAZIONE MAGGIOLI - FISCOETASSE.COM - COMMERCIALISTA TELEMATICO · 22/04/2024 Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Corso online dal 6 maggio

Profili civili, penali, amministrativi e fiscali in un corso online in diretta in partenza dal 6 maggio. Tutto quello che serve sapere sul contenzioso Superbonus

Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Corso online dal 6 maggio

Profili civili, penali, amministrativi e fiscali in un corso online in diretta in partenza dal 6 maggio. Tutto quello che serve sapere sul contenzioso Superbonus

Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

La responsabilità nella compravendita dei bonus edilizi

Il mercato di compravendita di bonus edilizi tra soggetti privati richiede particolare attenzione: l'articolo si sofferma sulla responsabilità del cessionario/potenziale acquirente

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.