E' stata pubblicata il 30 luglio scorso la circolare n. 3 dell'Ispettorato del lavoro con la quale vengono ampliate le tipologie di contratti di secondo livello per i quali è necessario il deposito telematico.
Ordinariamente l'obbligo era stato instaurato dall’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015 ai fini della fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” in quanto rendendo più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, ad esempio l'inps, ne permetteva anche il monitoraggio.
A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle sedi locali, l 'ispettorato si è rivolto all'uffcio legislativo del Ministero che ha precisato, in due note successive, una lettura piu ampia rispetto alla formulazione leggerale della norma .
Da cui la pubblicazione della circolare INl dalla quale risulta quindi che l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – è applicabile "anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.
L'esempio che viene fatto è il caso di contratti che modificano le disposizioni normative dei contratti di primo livello
La novità, continua la circolare, è applicabile ai contratti sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione della circolare stessa ovvero il 30 luglio 2020.
Per maggiori dettagli su deposito telematico dei contratti si puo leggere Deposito contratti solo telematico da settembre 2019"