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IN ARRIVO I PRIMI DUE DECRETI ATTUATIVI SUL SUPERBONUS 110%

6 minuti, Redazione , 30/07/2020

In arrivo i primi due decreti attuativi sul Superbonus 110%

Pronti i primi decreti attuativi del Mise sui Requisiti tecnici e sulle asseverazioni: lo annuncia il Ministro Patuanelli

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Il Ministro Patuanelli annuncia che sono pronti i primi due decreti attuativi : 

  • il primo sui requisiti tecnici che dopo essere stato modificato e integrato secondo le indicazioni  pervenute dall’Agenzia delle Entrate, è stato trasmesso nella giornata del 29 luglio all’Ufficio di Gabinetto e quindi inviato per il concerto ai Ministeri competenti.
  • Il secondo sulle asseverazioni che verrà sottoscritto e pubblicato senza necessità di concerto.


Ecco una sintesi dell'audizione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, intervenuto ieri 29 luglio presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici, previste nel decreto Rilancio.

I due decreti attuativi sono previsti dal  decreto Rilancio di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico: 

  • Il primo, il decreto Requisiti tecnici, è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questa è una previsione introdotta dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per le agevolazioni e gli interventi edilizi e che delegava il MiSE, di concerto con Mattm, Mit e Mef, alla redazione del cosiddetto decreto requisiti minimi. Decreto che esiste già ma che va ovviamente modificato rispetto alle nuove disposizioni normative contemplate nell’articolo 119.
  • Il secondo decreto che è nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa, il Decreto Asseverazioni (comma 13 dell’art.119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

 Il decreto più importante è ovviamente il decreto requisiti tecnici, la cui bozza di Decreto ha subito una significativa accelerazione dell’iter che si è appena conclusa, fermo restando che dopo la firma – che avverrà a breve - occorrerà acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo.

Questo decreto è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni. 

Il provvedimento definisce in particolare:

  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%; 
  • i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; 
  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. 

Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: 

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali; 
  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. 

Il ministro sottolinea che ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi si è  deciso di dare diverse opzioni. 

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione. 

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto. 

Va sottolineato che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio. 

Per quanto riguarda il decreto Asseverazioni, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta: 

  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione  con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori. 

Il ministro Patuanelli sottolinea come su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento.

L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 

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