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CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULLA PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE

1 minuto, Redazione , 30/07/2020

Chiarimenti del Ministero sulla proroga dei contratti a termine

Ecco alcuni chiarimenti del Ministero del lavoro su come gestire la proroga dei contratti a termine e quali periodi considerare come sospensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

 ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad una Faq pubblicata il giorno 27 luglio sul proprio sito fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della proroga automatica per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello.

Il Ministero dice che ricadono nella proroga della durata le seguenti tipologie:

  • i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
  • i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore
  • i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

La legge di conversione n 77 del Decreto Rilancio ha inserito un comma specifico in merito a questa tipologia di proroga e cioè il comma 1-bis all’art. 93 che prevede che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La risposta del Ministero chiarisce anche che per “periodo di sospensione” si intendono:

  • sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, 
  • sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (utilizzo di ferie). 

In questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un quesito che chiedeva come dovesse essere interpretato il riferimento normativo ai contratti a termine previsto nel Decreto Rilancio divenuto Legge.

In proposito si legga anche “Contratti a termine e obbligo di proroga nella legge Rilancio”

 

 

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