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AGEVOLAZIONE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA ZONA FRANCA SARDA PER ALLUVIONE DEL 2013

2 minuti, Redazione , 29/07/2020

Agevolazione per micro e piccole imprese della zona franca sarda per alluvione del 2013

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione spettante alle micro e piccole imprese della zona franca sarda ex art 13-bis DL n 78/2015

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Con Risoluzione n 43/E del 27 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 delle agevolazioni per micro e piccole imprese dei comuni della zona franca sarda colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013.

Il codice tributo in oggetto è il seguente:

  • “Z163” denominato “ZONA FRANCA SARDEGNA - Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione - art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015”. 

Si precisa che all’atto della compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Tale codice viene istituito in quanto con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2020 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione (Allegato 1Allegato 2Allegato 3) perciò, occorreva consentirne l’immediato utilizzo.

Ricordiamo che la zona franca in oggetto è stata istituita dall’art 13-bis del Decreto Legge n. 78/2015 (convertito con modificazioni in legge n 125/2015) nei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione suddetta. 

Successivamente in attuazione dello stesso articolo 13-bis il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 marzo 2018 ha definito:

  • la perimetrazione della zona franca
  • la tipologia della agevolazione

In particolare, ha stabilito che i soggetti beneficiari, di cui all’art 5 dello stesso decreto e di seguito elencati, possono presentare istanza per avere il beneficio con le modalità e i termini previsti con provvedimento dello stesso Ministro.

Le imprese che possono beneficiare dell’agevolazione e che quindi potranno utilizzare il codice tributo appena istituito sono:

  • rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014; 
  • svolgono la propria attività nella zona franca. A tali fini, l’impresa deve avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o un’unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all’interno della zona franca; 
  • alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 8, sono costituite e iscritte al registro delle imprese; 
  • alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 8, hanno già avviato l’attività, ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 5. A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale; 
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Attenzione va prestata al fatto che la Risoluzione n 43/E chiarisce che il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 attraverso i servizi telematici della Agenzia, pena lo scarto della operazione di versamento.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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