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CONTRIBUTO E AIUTI DI STATO SU SITO WEB ENTRO IL 30 GIUGNO

2 minuti, Redazione , 29/06/2020

Contributo e aiuti di Stato su sito web entro il 30 giugno

Obblighi di trasparenza per le erogazioni pubbliche percepite nel 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le imprese sono chiamate a pubblicare i contributi e gli aiuti pubblici in nota integrativa o sul proprio sito web entro il 30 giugno 2020.

L’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 124/2017, modificata dall’articolo 35 del DL 34/2019, dispone che gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, siano pubblicati:

  • nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato dai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile,
  • sui propri siti internet (liberamente accessibili al pubblico) oppure sui portali elettronici delle associazioni di categoria di appartenenza (qualora non si possieda un proprio sito web) entro il 30 giugno di ogni anno, ad opera dei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile), quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, nonché le associazioni, fondazioni e Onlus.

Obblighi di informativa e soggetti coinvolti

Vanno annoverati tra i soggetti interessati dall’adempimento in argomento tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società di persone (Snc, Sas), le ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile adottato), le società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi dall’onere informativo i liberi professionisti.

L'obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l'importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura), siano

  • privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
  • inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato
  • rivolte alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali, in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà imprenditoriale.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, sono già stati assolti gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopra descritti, purché venga dichiarata l'esistenza di tali aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet (anche attraverso la semplice pubblicazione dei dati in questione sulla propria pagina Facebook, come chiarito nella Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro).
 

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