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QUARANTENA E MALATTIA COVID : PRIME INDICAZIONI INPS

3 minuti, Redazione , 26/06/2020

Quarantena e malattia Covid : prime indicazioni INPS

Indicazioni INPS sulla tutela della quarantena per COVID 19 come malattia, in attesa della circolare di istruzioni.

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Nel Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 l'Inps fornisce alcune indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia connessa a COVID 1\9 , in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 ,  in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare ,  attualmente al vaglio ministeriale.

Si tratta in particolare delle casistiche:

  1. equiparazione della quarantena alla malattia  con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del trattamento economico 
  2. equiparazione della quarantena alla degenza ospedaliera per i sogedtti disabili o con patologie  di particolare rischio
  3. malattia conclamata da COVID 19

In primo luogo va specificato che  la copertura è prevista per i soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps

QUARANTENA

la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria Pertanto, ai lavoratori viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della loro qualifica ; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.

il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica  (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa .

Se al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni  queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). 

QUARANTENA PER LAVORATORI CON PATOLOGIE GRAVI

Per i lavoratori con patologie di particolare gravità (lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza è equiparato a degenza ospedaliera. In questi casi  il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante 

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizionedella prestazione.

Per questi lavoratori il medico curante è tenuto a precisare la  situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio  riportando  anche  i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura “Gestione malattia marittimi”.

MALATTIA PER COVID19

 Nei casi di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

PERIODO TRANSITORIO

Una norma di deroga per il periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020),prevede che vengano considerati validi:

  • i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
  • e ugualmente, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica  in assenza dei certificati di malattia .

In allegato, le istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni e la loro tempistica.

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