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CEDOLARE SECCA CONTRATTI 2019 DEI NEGOZI POSSIBILE ANCHE IN SEDE DI PROROGA

2 minuti, Redazione , 17/06/2020

Cedolare secca contratti 2019 dei negozi possibile anche in sede di proroga

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cedolare secca può essere richiesta anche in sede di proroga del contratto o per le annualità successive.

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Con Risposta n.184 del 12 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente chiarendo che l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata in sede di proroga del contratto ossia dopo la registrazione e anche per le annualità successive con specifiche modalità.

L’interpellante titolare di un contratto ad uso non abitativo per tipologia C1 stipulato in data 20 febbraio 2019 con validità 1° febbraio 2019-31 gennaio 2025 chiedeva alla agenzia se fosse possibile optare per la cedolare secca in sede di proroga dello stesso non avendovi optato all’atto della registrazione e in quanto il contratto in oggetto veniva comunque stipulato in vigenza dell’art 1 comma 59 della legge di bilancio 2019.

Tale articolo prevede che la cedolare secca possa applicarsi ai contratti stipulati nel 2019 per le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e di superficie fino a 600 mq (escluse pertinenze) e con aliquota del 21% in alternativa alla tassazione ordinaria. Detta norma ha avuto durata solo per i contratti stipulati nel 2019 in quanto non prorogata dalla Legge di Bilancio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione dell’istante facendo riferimento a due circolari:

  • la n 26/E del 2011 secondo cui in caso di proroga del contratto, anche tacita, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro tramite la presentazione del modello RLI
  • la n. 8/E del 2019 che chiarisce che la cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto ed esplica effetti per l’intera durata dello stesso salvo revoca. Qualora non si abbia optato in sede di registrazione lo si può fare nelle annualità successive esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento della imposta di registro dovuta annualmente (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). La cedolare può anche essere revocata entro lo stesso termine in ciascuna annualità.

Tale opzione va esercitata secondo due modalità:

  • presentando l’apposito modello RLI per via telematica con il software specifico
  • compilando il modello RLI cartaceo e presentandolo presso gli uffici della Agenzia delle Entrate.

Infine, secondo quanto riportato sulle istruzioni del modello RLI disponibili sul sito della stessa agenzia, vediamo come comportarsi per esercitare l’opzione.

Il modello RLI va compilato per la registrazione del contratto oppure per gli adempimenti successivi.

Nel caso degli adempimenti successivi al primo va compilata l’apposita SEZIONE II

e per l’esercizio o la revoca della opzione di tassazione con cedolare secca l’apposito  QUADRO D

Facendo un esempio come da istruzioni del modello RLI:

  • se l’opzione di cedolare secca viene scelta per una annualità successiva alla prima di registrazione si indicherà il codice “1” nella Sezione II degli adempimenti successivi e si compilerà il QUADRO D per esercitare l’opzione
  • se l’opzione di cedolare secca viene scelta in caso di proroga del contratto si indicherà il codice “2” nella sezione II degli adempimenti successivi e si compilerà il QUADRO D per esercitare l’opzione. Attenzione va prestata al fatto che le istruzioni riportano anche tutti i codici da indicare negli altri casi possibili e che in caso di proroga esistono codici specifi da annotare nello sapzio "tipologia di proroga" nella sezione II

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Allegato

Risposta interpello 184

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