HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: POSSONO ESSERE DETRATTE DAL DETENTORE

2 minuti, Redazione , 10/06/2020

Spese per riqualificazione energetica: possono essere detratte dal detentore

Installazione condizionatore e agevolazioni anche al comodatario o locatario dell'immobile in base a contratto registrato: il consenso ai lavori puo' essere anche successivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il detentore dell'immobile, in base a un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, che sostiene spese per installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti, puo' detrarre la spesa anche se il consenso del proprietario è formalizzato successivamente alla data di inizio lavori.

In particolare, con la Risposta all’interpello n. 140 del 22 maggio 2020 (consultabile in allegato), l’Agenzia ha analizzato l’aspetto relativo al soggetto che può usufruire del beneficio.

In sintesi, l’Agenzia ha specificato che il consenso all'esecuzione dei lavori di recupero del patrimonio da parte del proprietario di un immobile, può essere acquisito dal detentore dell’immobile stesso (in forma scritta) anche successivamente all'inizio dei lavori. In questo caso però, se il detentore dell’immobile vuole godere della detrazione delle spese sostenute, deve aver ottenuto la formalizzazione per iscritto del consenso del proprietario entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale intende fruire della detrazione stessa.

Nel caso esaminato infatti il contribuente, in qualità di detentore dell’immobile, desiderava sapere se fosse legittimato ad ottenere la detrazione ai fini dell' IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un condizionatore nonostante il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori gli fosse stato fornito per iscritto solo al termine degli stessi. Precedentemente i due soggetti avevano concordato l' intervento telefonicamente.

Si ricorda che, l’esecuzione di determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio, da diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle spese sostenute, su di un ammontare massimo delle spese di euro 96.000 per immobile. La detrazione è ripartibile in dieci quote annuali di pari importo, come previsto dall’art. 16-bis del TUIR.

Inoltre, gli interventi agevolabili (su singole unità immobiliari e pertinenze), devono essere finalizzati al conseguimento di risparmi energetici comprendendo anche quelli effettuati senza opere edilizie propriamente dette, a condizione che vi sia idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente.

Pertanto l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti e l’eventuale adeguamento dell'impianto risultano ammessi alla detrazione.

Nel caso esaminato l’Agenzia ha chiarito che il contribuente, detentore dell’immobile (in possesso di un titolo idoneo appositamente registrato), può quindi godere dell’agevolazione, anche se il consenso scritto del proprietario è stato dato successivamente alla data di inizio dei lavori.

Allegato

Agenzia Entrate Risposta n. 140 del 22.05.20

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 23/04/2024 OT23 2025: nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

OT23 2025:  nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell'Agenzia

Semplificazione adempimenti tributari per persone fisiche titolari di P.Iva e non, per i sostituti e nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni nella Circolare dell'Agenzia

Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.