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BONUS 600 EURO: RIESAME INPS PER LE RICHIESTE RESPINTE

4 minuti, Redazione , 03/06/2020

Bonus 600 euro: riesame Inps per le richieste respinte

Anche chi non è ancora iscritto alla Gestione Separata se ha la partita Iva puo' essere ammesso al bonus. C'è ancora tempo fino all'8 giugno per richiedere il bonus marzo. Riesami d'ufficio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la pubblicazione del messaggio 2263 del 1 giugno 2020  e con un comunicato sul proprio sito, l'Inps ha  fornito alcune precisazioni sulla gestione delle domande per le indennità dei lavoratori autonomi o parasubordinati o dipendenti stagionali, istituiti dal decreto Cura Italia e prorogati con il decreto Rilancio (Cfr i dettagli in  "Bonus 600 e 1000 euro tra conferme e novità".

In particolare  si chiariscono alcune novità procedurali :

  • la proroga dal 3 all'8 giugno per le domande di bonus relativo al mese di marzo  e 
  • le modalità per richiedere il riesame delle richieste che siano state rigettate per alcune categorie, entro il 21 giugno 2020.
  • comunicazione del riesame d'ufficio per alcune categorie. 

Andiamo con ordine:

Proroga dei termini del BONUS MARZO all'8 giugno 2020 per : 

  • i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità .  L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
  • i titolari di Reddito di Cittadinanza inferiore a 600 euro (o a 500 per i lavoratori agricoli ) che non avevano diritto all’indennità per il mese di marzo, e possono  richiederla per ottenere  l’integrazione fino al raggiungimento dell'importo del bonus per il mese di aprile 2020. 

Esito delle domande  indennità Covid-19  e possibile riesame

Gli esiti di tutte le domande di indennità Covid 19  con le  relative motivazioni in caso di rifiuto , sono consultabili accedendo al servizio "Indennità 600 euro" alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con le proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Molte  istanze, infatti erano state respinte ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso, sono stati inviati esiti provvisori  definiti dall'INPS : “preavviso di reiezione”, che permettono ai cittadini di inviare nuova documentazione  a sostegno dell' accoglimento della domanda .

La  richiesta di riesame va inviata entro il 21 giugno (oppure entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda , se avviene dopo il 1 giugno 2020)vvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva)  inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione “Esiti”, all’interno della procedura “Indennità 600 euro” o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: [email protected], istituita per ogni struttura territoriale INPS  (ad esempio riesamebonus600.padova@inps).

Per quanto riguarda ad esempio i professionisti con partita IVA , l'allegato 1 al messaggio spiega che  se la richiesta è stata respinta per mancata  iscrizione del professionista alla Gestione separata, si evidenzia che l’art. 2, comma 27, della legge n. 335/95 prevede che  nel caso in cui al professionista sia stata rigettata la richiesta per “assenza iscrizione”, è necessario verificare la presenza di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 presso Agenzia delle entrate  e il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in particolare con la compilazione del quadro RR sez. II delle dichiarazioni  In tali casi, infatti, pur in assenza di iscrizione alla  Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa   ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale. (Sul tema vedi anche l'articolo dedicato specificatamente agli iscritti alla gestione separata con le istruzioni allegate)

Qualora l’attività abbia avuto inizio dal 1 gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i  termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario  alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello  AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020. Rimane fermo che l’accoglimento dell’istanza di riesame è subordinato alla verifica  comunque dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata  anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020". 

Per il riesame delle domande  degli operai agricoli , in particolare, considerato che il mancato raggiungimento del requisito potrebbe essere stato determinato dal mancato invio nei termini delle denunce di manodopera  2019 da parte del datore di lavoro, è stato consentito al potenziale beneficiario di segnalare l'invio nel mese di aprile di denunce di manodopera tardive ( inviate dopo la pubblicazione degli elenchi 2019) contenenti giornate di lavoro a lui riferite. Ai fini del supplemento di istruttoria saranno prese in considerazione le denunce inviate nel mese di aprile.  Considerato che la verifica dei dati contenuti nei DMAG tardivi può richiedere indagini con  tempi anche molto lunghi, ai fini del supplemento di istruttoria saranno considerate le sole giornate dell’anno 2019 risultanti nel primo elenco di variazione 2020 pubblicato dal 1° giugno 2020.

È possibile anche variare l’ IBAN o rinunciare al pagamento del bonus attraverso la stessa procedura telematica. La variazione dell’ IBAN può essere fatta solo da chi ha presentato la domanda.

Riesame d'ufficio

Infine l'INPS informa che alcune tipologie di richieste sono in corso di riesame d'ufficio , senza bisogno di richiesta, si tratta di:

  • domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per  carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens (verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.)
  • titolari di assegno ordinario di invalidità, , a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), che ha astabilito la compatibilità del bonus con  gli assegni suddetti 
  • domande presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata

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