In un utile vademecum, l'Agenzia delle Entrate illustra tutte le sospensioni dei termini legati ai corrispettivi telematici disposti dai vari provvedimenti emanati in materia di emergenza da Covid-19 (Cura Italia e Decreto rilancio), suddivisi tra quelli di invio dei corrispettivi e le scadenze legate alle verificazioni periodiche da effettuare sul registratore telematico o di cassa, fornendo inoltre anche utili indicazioni per ridurre al minimo i disagi e alleggerire per quanto possibile le preoccupazioni degli esercenti e dei loro intermediari sugli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici.
Il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
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Proroga del termine della fase transitoria
Il decreto Rilancio differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.
Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.
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Proroga per la trasmissione dei corrispettivi a Sistema Tessera Sanitaria
Per gli esercenti che effettuano cessioni di medicinali e presidi medici o prestazioni sanitarie, l’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata a Sistema Tessera Sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, viene posticipata al 1° gennaio 2021.
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Proroga della decorrenza della lotteria dei corrispettivi
Inizio della lotteria dei corrispettivi posticipato al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° luglio).
Il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha disposto la sospensione dei termini di diversi adempimenti fiscali, e in merito ai corrispettivi telematici, la successiva circolare n. 8 del 3 aprile 2020 ha chiarito le diverse casistiche di sospensione.
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Invio delle chiusure giornaliere da registratore telematico
Considerate le eccezionali condizioni del periodo di emergenza Coronavirus, qualora vi siano problemi nel collegamento alla rete internet o malfunzionamenti nella connettività alla rete del registratore telematico, non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente, è possibile usufruire di una parziale sospensione del termine di invio dei corrispettivi giornalieri, ovvero per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, potrà essere completato entro il 30 giugno 2020.
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Invio dei corrispettivi giornalieri da esercenti che continuano ad emettere scontrini e ricevute fiscali (fase transitoria)
Per gli esercenti non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” (i soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che rientrano nella fase transitoria), viene prevista la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo, al 30 giugno 2020.
Entro il 30 giugno 2020 dovranno pertanto completare l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali e selezionando il link “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”.
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Invio dei corrispettivi da distributore automatico
Sospensione del termine di invio di 60 giorni previsto per i corrispettivi generati dalla gestione dei distributori automatici. Pertanto, se nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo - sarà possibile compiere la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo, ma comunque entro il 30 giugno 2020.