Il decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (salvo situazioni indifferibili e urgenti).
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia prima delle norme sull’emergenza sanitaria (ad esempio notificati il 21 gennaio u.s.), nel caso di istanze di accertamento con adesione è stata prevista la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile e poi all’ 11 maggio (cfr. art. 83 decreto cura Italia e proroga del decreto Liquidità).
L’Agenzia delle Entrate, con recentissima Circolare n. 11 del 6 maggio 20 (consultabile in allegato), ha chiarito che, ai fini del calcolo del termine per la conclusione dell’adesione o per presentare il ricorso, è legittima la cumulabilità delle sospesioni (nell’esempio citato di notifica dell’accertamento in data 21 gennaio u.s. pertanto il termine per ricorrere o sottoscrivere l’adesione scadrebbe in data 22 settembre p.v.). In particolare, per calcolare la scadenza del termine per l’impugnazione, a detta dell’Agenzia, si possono sommare:
- la sospensione Covid-19 prevista per il periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio per un totale di 64 giorni;
- la sospensione ordinaria che caratterizza il procedimento di adesione e consistente in 60 + 90 giorni;
- la sospensione del periodo feriale pari a 31 giorni nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto;
Anche se l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che estende i termini per l’adesione, sarebbe in astratto favorevole ai contribuenti, alcuni interpreti (cfr. Sole 24 Ore del 7 maggio autore Laura Ambrosi La sospensione Covid-19 allunga i termini per l'adesione) hanno sollevato dei dubbi sull’accoglimento dell’ipotesi dell’Agenzia (cumulabilità delle sospensioni sopra citate) da parte dei giudici tributari avanti ai quali presentare il ricorso.
Ciò sulla base dei precedenti giurisprudenziali che avevano escluso la cumulabilità della sospensione feriale dei termini dichiarando l’inammissibilita dei ricorsi presentati tenendo conto della sospensione estiva (regola processuale e come tale non applicabile al procedimento di adesione avente invece natura amministrativa).
Si ricorda a tal proposito la Sentenza n. 7386 del 2019, mediante la quale la Corte di Cassazione ha affermato che: “ E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello di ritenere non applicabile la sospensione dei termini feriali ai termini delle procedure non giurisdizionali e il termine previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, non può considerarsi un termine processuale (Cass. sez., V n. 11632/2015; Cass. sez. V n.7701/2013)”.
La questione della cumulabilità era stata in parte chiarita mediante l’introduzione dell’art. 7-quater, comma 18, del Decreto Legge 193/2016 che ha stabilito che: “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale”.
Sulla base della ricostruzione brevemente effettuata, si può quindi comprendere che l’attuale dubbio sollevato dagli interpreti circa la cumulabilità delle sospensioni, nasce dalla circostanza che nelle norme disciplinanti la sospensione Covid-19 non risulta alcuna estensione alla fase dell’adesione.
In conclusione, si suggerisce ai contribuenti e ai difensori che dovessero assisterli nei procedimenti dinanzi ai giudici tributari, a prestare particolare attenzione al calcolo dei termini per l’impugnazione, anche considerando che le Circolari dell’Agenzia delle Entrate, non essendo fonti normative bensì documenti di prassi, non garantiscono che le decisioni dei giudici si uniformino alle tesi nelle stesse sostenute. Il rischio potrebbe infatti essere quello della dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato tenendo conto della cumulabilità di tutte le sospensioni dei termini sopra descritte.