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BONUS PUBBLICITÀ 2020: LA DOMANDA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

2 minuti, Redazione , 29/05/2020

Bonus pubblicità 2020: la domanda di prenotazione entro il 30 settembre

Bonus pubblicità: per il 2020 confermato il 30% sull’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati

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Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta viene concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea, lo ha previsto l’articolo 186 del DL 19 maggio 2020, n. 34.

Questo comporta un allargamento della platea dei soggetti beneficiari in quanto potranno presentare la domanda anche chi nel 2020 ha effettuato investimenti pubblicitari inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, e anche chi ha iniziato l’attività nel 2020.

Solo per l’anno 2020, la domanda di prenotazione  potra essere trasmesse dal 1° al  30 settembre 2020.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

E’ possibile inoltre presentare una nuova domanda sempre nel periodo dal 1 al 30 settembre 2020 se si sono ampliati gli investimenti e si vuole usufruire delle condizioni piu’ favorevole stabilite per il 2020.

Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2020.

L’importo del credito riconosciuto ed effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria  pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Ricordiamo che il bonus spetta sotto forma di credito di imposta a:

• imprese,  lavoratori autonomi ed  enti non commerciali

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell’ammontare comunicato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Per l’utilizzo del credito d’imposta occorre utilizzare  il seguente codice tributo:
• “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Leggi anche Bonus pubblicità 2020: aggiornato il modello per invio domande dal 1° settembre

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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