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CHIARIMENTI SUL PREMIO 100 EURO. ATTENZIONE ALLA CU

9 minuti, Redazione , 08/05/2020

Chiarimenti sul premio 100 euro. Attenzione alla CU

Escluso chi lavora all'estero. Detassazione agli impatriati non rilevante: nuovi chiarimenti dall'Agenzia sul bonus a chi lavora in azienda .

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Il  D.l. "Curaitalia" del 17.3.2020  all'art. 63, ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore  dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purche  con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro,  che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro. L'importo del bonus  di 100 euro è  mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va   quindi ragguagliato ai giorni  effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendaleIl premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.

Sull'argomento l'agenzia delle entrate dopo le prime FAQ di chiarimenti  della  circolare n. 8 del 3 aprile 2020 (che riportiamo piu sotto) , ha  fornito nuovi chiarimenti con la circolare 11 del 6 maggio . Le novità possono comportare nuovi conteggi e modifiche da parte dei datori di lavoro nella compilazione della CU. 

In particolare, le nuove precisazioni sono le seguenti:

FAQ 5.2 : Ai fini della  verifica del rispetto del limite di 40 mila euro per il  bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello  assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Pertanto, bisogna tenere conto  dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di  lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con esclusione degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli  assoggettati ad imposta sostitutiva.

5.3 Ai fini dell’attribuzione del premio di 100 euro, per i dipendenti che  nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, (per cui il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione )  il limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente  effettivamente percepito, indipendentemente dalla agevolazione   che  fa concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

5.4  COMPILAZIONE CU : Il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di  euro 100, ai fini della verifica del rispetto del  limite deve  considerare gli importi   indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente,  aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.  In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni cd “rientro dei cervelli” e simili, il  sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:
− la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
− la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia  riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.

5.5   Sempre in tema di premio ai dipendenti, considerata la ratio sottesa alle disposizioni emanate  per la  situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene  che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri  dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero. 

FAQ CIRCOLARE 8/E  2020 del 3 aprile

QUESITO: I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o
in 30.esimi)?

RISPOSTA: In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e  le ore lavorabili come previsto contrattualmente. 


QUESITO: L'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti  come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel  mese di marzo 2020?
RISPOSTA: Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la  sede
 

QUESITO: I lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o  presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla  percezione del premio ?
RISPOSTA:    Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai  dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio  debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la  loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi  secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la   loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

QUESITO: Il bonus  deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la  proporzione tra giorni lavorati "in sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro  previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?
RISPOSTA: Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del  premio «al numero di giorni di lavoro ... indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time,  l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso  la propria sede.  Inoltre,   non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le  giornate di ferie o di malattia   e sono escluse anche le giornate di assenza per  aspettativa senza corresponsione di assegni.

QUESITO: I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del  bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?
RISPOSTA:  non   rientra nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della  determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza,  ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui  tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e
strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione

QUESITO: Ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente   devono essere considerati  anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme  soggette a tassazione separata?
RISPOSTA: Si ritiene che  debba considerarsi esclusivamente il  reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non  anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in  coerenza con i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

QUESITO: Considerato il fatto che l'erogazione del premi  spetta per il mese di marzo e che  l'elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali  allineare il comportamento 
RISPOSTA: Il comma 2  dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla  retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di  effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il   bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze  stipendiali del mese di aprile 2020.

 QUESITO ... per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di  lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?
RISPOSTA: ..  qualora il datore di lavoro tenuto  all'erogazione del premio non sia lo stesso che ha  rilasciato la certificazione unica  dei redditi per l’anno precedente, il dipendente    dovrà  rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione in cui attesta  l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.


QUESITO: Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al  sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai  limiti di utilizzo dei crediti di imposta?

RISPOSTA: Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al  dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia,
come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli  altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato  inoltre  con la  Risoluzione 17 E del 31 marzo l'istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei  sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del  premio erogato ai lavoratori dipendenti (articolo 63 del DL 17 marzo 2020, n. 18) con  reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno  precedente di importo non superiore a 40.000 euro 

Per il modello F24:

  • codice tributo  “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio  erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito  compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono  indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei  formati “00MM” e “AAAA”.
 

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

  • codice tributo “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio  erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella  sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati  “00MM” e “AAAA”.

AI fini del recupero in  compensazione i modelli F24 devono essere presentati  esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle  Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per il recupero in compensazione, non c'è bisogno della presentazione della dichiarazione da cui emerge il  credito.

Allegato

Circolare n 8 ADE aprile 2020

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Commenti

carmelo - 05/06/2020

salve, sono un dipendente a tempo pieno e nel mese di marzo ho lavorato e in busta paga di aprile con voce: Premio DL Cura Italia mi spetta € 61,53 me lo deve erogare il datore di lavoro/sostituto d'imposta oppure l'inps. grazie.

Fabrizio - 19/05/2020

Salve,pur avendo letto le varie circolari sul bonus di 100€ non sono ancora riuscito a capire quanto mi spetta.Io ho un contratto part-time verticale di 104 ore mensili rispetto alle 173 di un tempo pieno senza nessun riferimento al numero di giornate lavorabili.C'è da dire che normalmente i miei turni invece di essere di 8 ore,come da contratto, sono di 10 o 12 ore a seconda della giornata e nel mese di marzo ho dovuto effettuare turni anche di 13 ore.In totale nel mese di marzo io ho lavorato per 11 giorni (per un totale di 121 ore) ed ho usufruito di 2 giorni di ferie, quindi ho abbondantemente superato il monte ore di 104 mensili previsto dal mio contratto.Sapreste dirmi come va effettuato il calcolo del bonus spettante?Ringrazio in anticipo chi potrà e saprà darmi una risposta esaustiva.

Edoardo - 08/05/2020

I redditi al punto 1 o 2 della CU relativi a compensi per attivita' a titolo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere considerati nel calcolo del limite dei 40.000 euro ?

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