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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO: STOP ALLA PROTEZIONE DOPO 1 ANNO

2 minuti, Redazione , 03/03/2020

Imprese in concordato preventivo: stop alla protezione dopo 1 anno

Nel nuovo Codice della Crisi limiti alla protezione del debitore: il Decreto Correttivo non ha previsto modifiche

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Il sistema delle misure protettive connesse allo sviluppo della procedura di concordato è stato profondamente rivisto e modificato dal Legislatore della Riforma.

La principale novità prevista, introduce la possibilità per il debitore di chiedere al tribunale il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori verso il suo patrimonio. A partire dall’entrata in vigore del Codice della Crisi (prevista per il prossimo 15 agosto), sarà pertanto necessaria una espressa richiesta in tal senso che il debitore dovrà formulare contestualmente al deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale.

In aggiunta, nel caso in cui la richiesta sia stata effettuata, gli effetti protettivi si produrranno per un lasso di tempo pari a trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro imprese, ma l’efficacia degli stessi è soggetta ad una tempestiva conferma da parte del Tribunale che si dovrà altresì esprimere in ordine alla loro durata. La mancata conferma da parte del Tribunale determinerà dunque il venir meno degli effetti protettivi.

Anche con  riferimento alla durata delle misure protettive il Codice ha introdotto un' importante novità. Le stesse non potranno infatti superare complessivamente il periodo di dodici mesi  (anche non continuativo inclusi eventuali rinnovi o proroghe).

Diversamente dalle previsioni del nuovo codice, si ricorda che, in base alla legge fallimentare,la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, determina automaticamente la protezione del debitore da eventuali iniziative di carattere esecutivo da parte di soggetti terzi. Ciò a partire dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo (senza alcuna limitazione temporale).

Le novità introdotte pongono tuttavia una problematica rispetto alla durata delle procedure di concordato che, in Italia, risultano essere ben più lunghe rispetto al periodo di 12 mesi consentito per il blocco delle azioni dei creditori. Il rischio concreto è pertanto quello di compromettere la procedura di concordato ancora in corso alla scadenza del termine consentito per godere delle misure protettive.

Nonostante le richieste avanzate da imprese e professionisti rispetto alla possibilità di allungare i tempi, allo stato non vi è stata alcuna modifica nel decreto correttivo al Codice della Crisi di recente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio del Parlamento.

Si auspica pertanto un intervento che renda più coerente la normativa con le esigenze concrete delle imprese, eventualmente concedendo al giudice la possibilità di prorogare le misure protettive nel caso in cui ciò risulti necessario per garantire l’efficacia della procedura concorsuale.

Tag: CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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