E Book

Compensazioni 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90

E Book

Acconto IMU 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2024

/

BONUS FACCIATE 2020: SPESE IMPUTABILI PER CASSA O PER COMPETENZA?

1 minuto, Redazione , 21/02/2020

Bonus facciate 2020: spese imputabili per cassa o per competenza?

Bonus facciate 2020: riepilogo dei criteri di imputazione delle spese che danno diritto alla detrazione al 90% dei costi sostenuti per interventi sulle facciate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bonus facciate, la detrazione al 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, può essere sfruttato tanto dalle persone fisiche quanto dalla imprese.  In generale infatti la detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2 del 14 febbraio 2020 ( si veda l'articolo Bonus Facciate 2020: ecco come funzionano le detrazioni fiscali ) considerato che la norma utilizza la locuzione ‹‹spese documentate, sostenute nell’anno 2020››, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Si ricorda che per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Ti potrebbero interessare:

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 17/04/2024 Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

Con Circolare n 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per la novità 2024 per le ritenute di agenti e mediatori assicurativi: i dettagli

Sgravio contributivo lavoratrici madri: conguaglio arretrati entro maggio

Tutte le istruzioni sul taglio dei contributi per le lavoratrici con almeno due figli secondo la legge di bilancio 2024. Codici uniemens e recupero arretrati

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.