E Book

La pensione ai superstiti

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90

E Book

Superbonus 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90
HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2024

/

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI 2020: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE A TELEFISCO

2 minuti, Redazione , 31/01/2020

Stretta sulle compensazioni 2020: i chiarimenti delle Entrate a Telefisco

Compensazioni 2020: ecco cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate durante Telefisco in merito alla stretta introdotta dal decreto fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto una forte stretta sulle compensazioni e alcune indicazioni sul tema sono state fornite nel corso di Telefisco 2020, l'incontro tra gli esperti del Sole24ore e l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza di ieri 30 gennaio. In merito alla stretta, si ricorda che brevemente il decreto fiscale 2020:

  • estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Di seguito ecco i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni:

  1. Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
  2. Ritenute operate nel mese di gennaio 2020:  la stretta introdotta dal decreto fiscale opera dal 1° gennaio 2020 quindi alle ritenute maturate a partire da tale mese. Pertanto con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta.
  3. Dichirazione 2016 presentata nel 2019: il credito d'imposta contenuto nella dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell’esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al 2019, anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Nel corso di Telefisco 2020 è stato sottolineato come tali aspetti siano penalizzanti in termini di utilizzo del credito.

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 12/04/2024 Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

Con Circolare n 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per la novità 2024 per le ritenute di agenti e mediatori assicurativi: i dettagli

Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

Con Circolare n 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per la novità 2024 per le ritenute di agenti e mediatori assicurativi: i dettagli

Sgravio contributivo lavoratrici madri: conguaglio arretrati entro maggio

Tutte le istruzioni sul taglio dei contributi per le lavoratrici con almeno due figli secondo la legge di bilancio 2024. Codici uniemens e recupero arretrati

Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni INPS

INPS completa le indicazioni sull'indennità di malattia della gente di mare. Dismissione dell'applicativo in uso Chiarimenti ai datori per gli eventi precedenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.