Con il provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che dal 2 marzo 2020 la registrazione degli atti privati avvenga con modello di pagamento F24 e non più F23. Il documento è allegato a questo articolo.
Come si legge nelle motivazioni del Provvedimento, in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertanto, l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.
Ovviamente, restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.
Data l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati, la decorrenza dell’adozione del modello F24 è stabilita per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020. Ma è stato previsto un periodo transitorio pertanto fino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.
Attenzione va invece prestata al fatto che partire dal 1° settembre 2020 i suddetti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24.
Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.
Dal 2 marzo al 1° settembre 2020 | Versamenti validi con F23 o F24 |
Dal 1° settembre 2020 | Versamenti validi solo con F24 |
Successivamente con la Risoluzione 9 del 20 febbraio 2020, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha previsto i seguenti codici tributo:
1550 | ATTI PRIVATI - Imposta di registro |
1551 |
ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento |
1152 | ATTI PRIVATI - Imposta di bollo |
1153 | ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo -Ravvedimento |
1554 | ATTI PRIVATI - Interessi |
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:
A196 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio |
A197 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio |
A146 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio |
A148 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio |
A151 | ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio |
A152 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio |