Con la circolare 2 del 7 gennaio 2020 l' Inps illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e anche sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Il saggio degli interessi legali è infatti variato dal 1° gennaio 2020 allo 0,05% in ragione d’anno e l’applicazione e è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.
Per i debiti pendenti alla data del 1 gennaio 2020 tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze riepilogate di seguito:
Periodo di validità |
Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 |
5% |
16.12.1990 - 31.12.1996 |
10% |
01.01.1997 - 31.12.1998 |
5% |
01.01.1999 - 31.12.2000 |
2,5 % |
01.01.2001 - 31.12.2001 |
3,5 % |
01.01.2002 - 31.12.2003 |
3 % |
01.01.2004 - 31.12.2007 |
2,5 % |
01.01.2008 - 31.12.2009 |
3 % |
01.01.2010 - 31.12.2010 |
1 % |
01.01.2011 - 31.12.2011 |
1,5 % |
01.01.2012 - 31.12.2013 |
2,5 % |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
1 % |
01.01.2015 - 31.12.2015 |
0,5 % |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
0,2 % |
01.01.2017 - 31.12.2017 |
0,1 % |
01.01.2018 - 31.12.2018 |
0,3% |
01.01.2019 - 31.12.2019 |
0,8% |
01.01.2020 - |
0,05% |
Interessi legali sulle pensioni
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020: prestazioni pensionistiche e prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.