HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2023

/

IMPATRIATI: NUOVI ESEMPI DALL'AGENZIA

3 minuti, Redazione , 27/11/2019

Impatriati: nuovi esempi dall'Agenzia

Chiarimenti su tre casi di lavoratori impatriati che hanno formulato interpello all'Agenzia delle entrate sull'agevolazione prevista dal d.lgs 147 2015 e ampliata con il Decreto Crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

In tre risposte pubblicate ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti  sul Regime speciale per lavoratori impatriati  previsto dall'articolo 16, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  
 modificato  recentemente dal Decreto Crescita ( d.l. n. 34 del 2019)  e riservato ai  laureati che rientrano in Italia dopo almeno due anni di lavoro all'estero. Si tratta delle Risposte a interpello n. 492, 495 e 497 del  25 novembre 2019 .

Nel primo caso oggetto della Risposta a Interpello n. 492 2019 un cittadino italiano, laureato in Ingegneria  e assunto  in data 14 marzo 2016 da una società italiana con qualifica di "Impiegato - Livello C", poi distaccato in Francia per  ventiquattro mesi presso un altra  società del gruppo,  chiedeva la possibilità di fruire dell'agevolazione in quanto il suo rientro in Italia non è conseguenza  naturale della conclusione del periodo di distacco all'estero (condizione che lo escluderebbe  dall'incentivo)  ma è stato determinato da opportunità di crescita  con una offerta di lavoro in Francia e una contestuale offerta dalla società italiana di promozione al ruolo di Quadro. 

La risposta dell'Agenzia è favorevole la lavoratore in quanto pur coincidendo l'inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all'estero, il rientro dell' Istante in Italia con la qualifica di Quadro non si pone in continuità con la precedente  posizione lavorativa di Impiegato. 

Nella Risposta n. 495 invece si tratta il caso di una cittadina italiana residente in Irlanda da 6 anni e rientrata a settembre 2019   che chiede di fruire delle agevolazioni a partire dall'anno di imposta 2020 .  La risposta dell'Agenzia è positiva , appunto  per i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo  d'imposta 2020,   sempre che la lavoratrice sia in grado di comprovare la residenza estera per gli  anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda (ratificata con la legge 9 ottobre 1974, n. 583) e  sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina .

Nella Risposta n. 497  2019, infine,   un cittadino italiano  che ha svolto continuativamente attività di lavoro dipendente in Norvegia  da luglio 2015 a gennaio 2018, tchiede  di  fruire del regime speciale per lavoratori impatriati e assoggettare a tassazione, nella misura del 50 per cento, il proprio  reddito da lavoro dipendente  dal primo anno di trasferimento della  residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi. In particolare, l'Istante, pur non essendosi iscritto all'AIRE, ritiene di poter provare di essere stato residente all'estero dal periodo d'imposta 2015 e sino alla data di rientro (marzo 2018), in base alla Convenzione  sulle  doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Norvegia. 

L'agenzia specifica in questo caso che "nell'ipotesi di trasferimento delle residenza fiscale in Italia entro il periodo  d'imposta 2019 (ovvero entro il 2 luglio 2019), occorre far riferimento all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro  autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento".

Inoltre ritiene che la norma sulla  possibilità di comprovare la residenza all'estero anche senza iscrizione all'AIRE sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (dl 34 2019) , trovi applicazione anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.  Ok dunque all'agevolazione fiscale a decorrere dall'anno di imposta 2018, sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti.

Allegati

Agenzia Risposta 492 2019
Agenzia Risposta 495 2019
Agenzia Risposta 497 2019

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO ESTERO 2023 LAVORO ESTERO 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2023 · 29/03/2024 Accordo sicurezza sociale Italia Giappone 2024: le istruzioni INPS

Dal 1 aprile 2024 al via la tutela contro la doppia contribuzione per i lavoratori italiani e giapponesi nei distacchi fino a 5 anni. I dettagli nella circolare INPS 52/2024

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone 2024: le istruzioni INPS

Dal 1 aprile 2024 al via la tutela contro la doppia contribuzione per i lavoratori italiani e giapponesi nei distacchi fino a 5 anni. I dettagli nella circolare INPS 52/2024

Retribuzioni convenzionali estero:  regolarizzazione entro il 16 giugno

Le istruzioni INPS per la regolarizzazione delle retribuzioni convenzionali del primo trimestre 2024 . Circolare INPS 49/2024

Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull'accordo UE

In vigore il Framework agreement europeo sul telelavoro dei frontalieri. Testo e istruzioni operative INPS per le richieste di deroga e per il rilascio del certificato A1

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.