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IMMOBILE ESENTE ICI CLASSIFICATO MALE: TRIBUTO DOVUTO

1 minuto, Redazione , 04/10/2019

Immobile esente ICI classificato male: tributo dovuto

Immobile classificato in modo errato ai fini ICI: il tributo è dovuto fino alla denuncia di variazione. Nuova sentenza della Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se il contribuente sbaglia la classificazione ai fini ICI e l'immobile a causa del suo errore rientra in una delle categorie che devono pagare il tributo, l'imposta è dovuta.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 24279 del 30 settembre 2019 riguarda una SPA che aveva presentato ricorso avverso il diniego di rimborso dell’ICI per l’anno 2009, che essa aveva richiesto al Comune, deducendo che gli immobili di sua proprietà erano stati classificati nella categoria D/8 per un errore del tecnico nonostante l’opera fosse stata dichiarata di pubblica utilità. Detto errore era stato emendato dalla società 3 anni dopo con la presentazione della denuncia di variazione tramite procedura DOCFA, con il passaggio alla categoria da D/8 a E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, esente ICI). Secondo la contribuente l’esenzione che ne consegue avrebbe dovuto trovare applicazione anche per gli anni precedenti. La tesi della SPA è stata respinta sia dalla CTP che dalla CTR, la stessa allora ricorreva per Cassazione.

La Suprema Corte tuttavia ha confermato i precedenti giudizi, chiarendo il principio per cui " Gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato. E' infatti onere del contribuente denunciare esattamente la destinazione d’uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l’amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente.".

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