- all’impresa nella sezione “Anagrafica del soggetto” (corretta denominazione dell’ente, effettivo legale rappresentante, codice fiscale/p.iva, codice ATECO, dati bancari, etc.)
- e i dati relativi alla SALA nella sezione “Anagrafica sale” (corretta denominazione della struttura dotata di uno o più schermi, identificazione degli eventuali schermi esterni, indirizzo, etc.).
Ricordiamo che ai sensi del D.M. 14.07.2017 (recante disposizioni applicative in materia di programmazione di film d’essai), la qualifica di“film d’essai”può essere riconosciuta a film italiani e stranieri, su richiesta presentata dall’impresa di produzione o di distribuzione del film, avente sede legale in Italia e soggetta a tassazione in Italia. La domanda non ha termini di scadenza e deve essere presentata attraverso la piattaforma informatica “DGCOL Cinema”. La qualifica d’essai è attribuita con Decreto del Direttore Generale Cinema.
I requisiti per la qualifica di Sala d'essai
Secondo quanto stabilito dal decreto sopra citato l’attribuzione della qualifica di sala d’essai è strettamente dipendente ad una percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d’essai, che sulla base del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala e del numero degli schermi in essa univi, è la seguente:
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per le sale ubicate in Comuni fino a 15:000 abitanti:
- da uno a quattro schermi: minimo 51 % di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
- oltre quattro schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui alrneno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
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per le sale ubicate in Comuni con popolazione compresa oltre 15.000 e fino a 100.000 abitanti:
- da uno a sette schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 35% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
- oltre sette schermi: minimo 60% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 35% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
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per le sale ubicate in Comuni con popolazione superiore a l00.000 abitanti:
- da uno a quattro schermi: minimo 55% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei;
- oltre quattro schermi: minimo 65% di proiezioni di film d'essai, di cui almeno il 30% di proiezioni di film d'essai italiani ed europei.
La qualifica provvisoria di sala d'essai è attribuita, annualmente, con decreto del Direttore generale Cinema, su richiesta dell'impresa di esercizio cinematografico, da presentarsi su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'impegno alla programmazione per l'anno successivo di film d'essai.
Ai fini dell'ottenimento definitivo della qualifica di sala d'essai, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di programmazione, l'impresa di esèrcizio cinematografico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema, comunica i dati relativi alla programmazione dell'anno solare precedente. L'attribuzione della qualifica è disposta con decreto del Direttore generale Cinema; adottato entro trenta giorni dalla comunicazione dei dati della programmazione. La mancata comunicazione entro il·termine previsto comporta la revoca della qualifica provvisoria.