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FATTURA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE: NUOVA RISPOSTA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 29/08/2019

Fattura elettronica e firma digitale: nuova risposta delle Entrate

Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore: chiarimenti sul soggetto tenuto alla firma digitale nel nuovo interpello dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti sulla fattura elettronica continuano ad arrivare a pioggia dall'Agenzia delle Entrate. Dopo la pubblicazione di più di 80 FAQ il mese scorso, il 28 agosto 2019 è stata pubblicata la risposta all'interpello 348 in merito al soggetto tenuto alla firma digitale nel caso di e-fattura emessa in nome e per conto del prestatore (il documento di prassi è allegato a questo articolo).

Il caso riguarda l'istante che in sede di vendita dell'autoveicolo, ne garantisce il buon funzionamento e la futura assistenza. Al termine dell'intervento, l'officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l'indicazione "Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia" e previa specifica autorizzazione rilasciata dall'officina, l'istante emette fatturane i confronti di se medesima, in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione. Nella domanda è stato chiesto se è possibile produrre dei file, in formato XML, e delegare ad un intermediario l'apposizione della firma digitale e la loro trasmissione al sistema di interscambio.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come l'articolo 21 del DPR 633/72 prevede che l’obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo e che la fattura deve contenere l’“annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.  Inoltre per potere individuare il soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente /prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione deldocumento finale, ovvero la sua messa a disposizione:

  • nella prima ipotesi, l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propriam firma elettronica.
  • nella seconda e nell'ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica.

In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo. 

Nel caso oggetto di interpello la firma dovrebbe essere quella dell’istante e se delega ad un intermediario occorre distinguere:

  • se l’intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dall’istante, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;
  • se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale.

Allegato

Risposta interpello 348 del 28.8.2019

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025

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