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CESSIONE ECOBONUS: PRONTO IL CODICE TRIBUTO

2 minuti, Redazione , 06/08/2019

Cessione ecobonus: pronto il codice tributo

Codice tributo da usare in F24 per la cessione della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pienamente operative ormai le novità sulla cessione dell'ecobonus introdotte dal cd. Decreto Crescita (DL 34/2019). Dopo la pubblicazione la scorsa settimana del Provvedimento con le regole, oggi 5 agosto 2019 è stata pubblicata la risoluzione 74/2019 contenente il codice tributo per l'indicazione della cessione dell'ecobonus nel modello di versamento F24. Per saperne di più si rimanda all'articolo Cessione sismabonus ed ecobonus: le regole per avere lo sconto in fattura

Le quote annuali dei suddetti crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo già esistente “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituiti con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

Potrebbe interessarti l'aggiornatissimo e-book Cessione del credito d'imposta e sconto in fattura  aggiornato con il Decreto Crescita e con il Provvedimento del 31 luglio 2019

Allegato

Risoluzione 74 del 5.8.2019

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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Commenti

Leonardo - 07/08/2019

E' possibile portare in compensazione il credito con l'iva? Grazie

Luigia Lumia - 24/08/2019

Non ha postato la domanda nel posto giusto. Tuttavia per la risposta la rimando a questo articolo del portale che spiega la compensazione Iva [https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12425-compensazioni-credito-iva-dal-1-gennaio-2016-regole-e-limiti.html](https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12425-compensazioni-credito-iva-dal-1-gennaio-2016-regole-e-limiti.html<span id="pastemarkerend">)</span>

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