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RIVALUTAZIONE OMESSA IN DICHIARAZIONE: EFFICACE MA SOGGETTA A SANZIONE

5 minuti, Redazione , 15/07/2019

Rivalutazione omessa in dichiarazione: efficace ma soggetta a sanzione

L'omessa indicazione in Dichiarazione dei Redditi 2019 della rivalutazione terreni e partecipazioni, non pregiudica i suoi effetti, restando comunque valida, ma è soggetta a sanzione

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L’omessa indicazione delle rivalutazioni terreni e partecipazioni nei rispettivi righi della Dichiarazione dei redditi, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta in ogni caso valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15), in quanto perfezionata con la perizia asseverata e con il pagamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro il termine del 2 luglio 2018 (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).

L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 250,00 euro e 2.000,00 euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).

Ricordiamo infatti che i dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere indicati nel modello Redditi, rispettivamente nei quadri RM ed RT.

Vediamo nello specifico i campi del Modello REDDITI 2019 che devono essere compilati.

In caso di Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, va compilato il Quadro RT sezione VII

Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2018 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2018.

Il versamento dell’imposta sostitutiva (del 8%) doveva essere effettuato entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. 

A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT.

In particolare, nel quadro RT va indicato:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l’aliquota dell’8% all’importo di colonna 1;
  • nella colonna 3 , l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • nella colonna 4 , l’imposta da versare pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
  • nella colonna 5 , deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
  • nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

In caso di Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 282/2002 e successive modificazioni, va compilato il Quadro RM sezione X

Nei righi da RM20 e RM22 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2018, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva del 8% su tale importo.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 per i quali l’imposta sostitutiva è stata versata sino al 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 cadeva di sabato).

Il versamento dell’imposta sostitutiva doveva essere effettuato entro il 2 luglio 2018 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • nella colonna 4, l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
  • nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
  • nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Infine ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 ha riaperto, per la sedicesima volta, i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019, anche in questo caso per il perfezionamento della rivalutazione occorreva:

  • far redigere entro il 1.07.2019 (il 30.06.2019 cade di domenica) una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
  • versare l’imposta sostitutiva entro il 1.07.2019 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

Le aliquote sono state innalzate rispetto alle precedenti versioni delle rivalutazioni in oggetto e si attestano ora sul:

  • 10 % per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
  • 11 % per le partecipazioni qualificate.

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