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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LE NOTIFICHE VIA PEC

3 minuti, Redazione , 08/07/2019

Processo tributario telematico: la procedura da seguire per le notifiche via PEC

In una Circolare del MEF, le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, nel processo tributario telematico obbligatorio

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Dopo una prima fase in regime di facoltatività, il Processo Tributario Telematico (PTT) è divenuto obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019.

A distanza di quattro giorni, il Ministero dell'economia e delle Finanze interviene con una circolare esplicativa (Circolare del 4 luglio n. 1/DF) che, oltre a riepilogare le diverse norme in materia, illustra nel dettaglio la procedura da seguire.

Le modalità operative delle notifiche

Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1° luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data. Dal 1° luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche (sistema di Upload).

Tale obbligo riguarda le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè la Guardia di Finanza con riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo. L’obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro.

Con la Circolare del Mef, si ricorda che, ai fini della decorrenza dei termini processuali (comma 1 articolo 8 decreto del MEF 163/2013) differenzia gli effetti per il mittente e per il destinatario della notifica PEC andata a buon fine. Infatti, dette notificazioni:

  • per il mittente si intendono eseguite al momento dell’invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC) rilasciata al medesimo gestore del sistema. Quindi, che, per il mittente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta. E’ sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l’atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che il messaggio di PEC venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta (RAC).
  • per il destinatario occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore.

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi, inoltre, la circolare precisa, ricordando il recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2019), che la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

In merito alle modalità operative delle notifiche tramite PEC, la circolare suggerisce alcuni elementi da indicare nell’oggetto e nel messaggio di PEC al fine di:

  • consentire al destinatario la corretta individuazione dell’atto notificato (ricorso o provvedimento del giudice) per le conseguenti attività defensionali;
  • consentire al destinatario di comprendere la finalità della notifica dell’atto;
  • permettere al notificante, una volta perfezionata la procedura di notifica, di ottenere ricevute PEC di accettazione e consegna complete di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica.

In particolare, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio è consigliabile inserire nell’oggetto la seguente dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e nel corpo del messaggio, indicare:

  • la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
  • l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
  • il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  • l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;
  • l’indicazione della Commissione tributaria adita.

Ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare nell’oggetto la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine breve.

Allegato

Circolare del MEF del 04.07.2019 n. 1/DF

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