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COLLABORATORI O LAVORATORI SUBORDINATI NEI CALL CENTER?

1 minuto, Redazione , 20/06/2019

Collaboratori o lavoratori subordinati nei Call center?

I requisiti della subordinazione in un caso operatori dei call center e delle vendite internet sono lavoratori subordinati

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16037 del 14 giugno 2019, ha respinto il ricorso di una società  dei gestione call center cui l'INPS aveva richiesto il versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato di alcuni collaboratori . L'istituto previdenziale   a seguito di una ispezione,   aveva infatti  ritenuto che alcuni  operatori  dell'azienda non fossero dei collaboratori autonomi come denunciato,  ma dei lavoratori subordinati.

 Secondo la società che si era opposta con ricorsi presso il Tribunale del lavoro e la corte di Appello di Firenze,  l'Inps non aveva provato l 'elemento costitutivo del preteso credito contributivo, vale a  dire l'effettiva sussistenza del vincolo della subordinazione con riguardo ai  rapporti lavorativi oggetto del contendere.

A detta dei giudici di cassazione  invece  il  merito istruttorio è stato adeguatamente valutato dalla Corte d'Appello,   che  con un a motivazione lineare e inattaccabile "ha ben illustrato  che  nel caso di specie  sussistevano tutti gli  indici rivelatori della subordinazione".  In particolare  risultava accertato che :

  • dai contratti prodotti dalla società ,  l'oggetto della collaborazione era generico e non individuava una attività con fine specifico ;
  • l'attività era svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società 
  • il corrispettivo era determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un  rischio economico per i collaboratori;
  • l'attività dei collaboratori, inserita nell'organizzazione imprenditoriale dell'appellante, era suscettibile  di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
  • i  collaboratori, risultavano tenuti a dedicare le loro energie lavorative  a necessità  fissate di volta in volta nell'ambito dell'attività commerciale dell'impresa.

Allegato

Sentenza cassazione 16037 2019

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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