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DEFINIZIONE AGEVOLATA: OK ALLO SCOMPUTO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

2 minuti, Redazione , 16/05/2019

Definizione agevolata: ok allo scomputo per il ravvedimento operoso

Definizione agevolata 2019: possibile scomputare quanto versato in sede di ravvedimento operoso inefficace.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’importo versato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Agenzia delle Entrate poiché eseguito contestualmente alla notifica dell’atto di recupero, è scomputabile dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria. Le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili. E' questo in breve quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 141 del 14 maggio 2019 qui allegata.

In particolare, l'istante ha chiesto se può compensare parte delle somme versate con ravvedimento operoso, con le somme dovute per l’adesione alla definizione agevolata (articolo 6 Dl 119/2018), in quanto, anche se per altro titolo e non in pendenza di giudizio, ha comunque versato tutta l’imposta richiesta con l’atto di recupero, oltre agli interessi e alle sanzioni in misura ridotta. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 6 del decreto fisclae 119/2018 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per poter accedere alla definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione  in base allo stato e al grado del giudizio. Dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. L’importo da versare per la definizione, cosiddetto ‘importo netto dovuto’ si calcola al netto di somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto ovvero in pendenza del giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi. In ogni caso, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Da qui la risposta all'interpello.

Allegato

Risposta interpello 141 del 14.05.2019

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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