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TAX CREDIT MUSICALE SEMPRE E SOLO PER COMPETENZA

1 minuto, Redazione , 18/04/2019

Tax credit musicale sempre e solo per competenza

Credito di imposta costi per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali: chiarimenti dalle Entrate

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Le spese del cd. tax credit musicale sono considerate ammissibili secondo il principio della competenza economica. Nulla cambia in relazione alle spese sostenute da quei soggetti (imprese minori) che applicano il principio di cassa in quanto anche loro esclusivamente in relazione a questa agevolazione, dovranno applicare il principio di competenza(art. 109 TUIR). Questo principio chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta di Consulenza giuridica n.14 dell'8 aprile 2019 ha lo scopo di mettere in una condizione di parità tutti i soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta in questione, a prescindere dalle differenti modalità adottate ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Pertanto, come nel caso oggetto di chiarimenti le spese sostenute nel 2017, ma pagate nel 2018, ai soli fini agevolativi, devono essere considerate ammissibili in riferimento all’esercizio 2017, seppur, sotto il profilo fiscale, rilevano nel successivo esercizio di pagamento.

In generale, si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del DL 91/2013 riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta pari al del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.
L'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 2 dicembre 2014, attuativo della misura, nell’ambito dei costi ammissibili all’agevolazione, specifica che: “Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”. Da questo riferimento è partita la risposta delle Entrate, qui allegata.

Allegato

Consulenza giuridica 14 del 8.4.2019

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