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DEFINIZIONE AGEVOLATA: CHIARIMENTI DELLE DOGANE SULL'IVA ALL'IMPORTAZIONE

2 minuti, Redazione , 21/03/2019

Definizione agevolata: chiarimenti delle Dogane sull'IVA all'importazione

Definizione agevolata IVA all'importazione e debiti: le indicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

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Pubblicato il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla definizione agevolata. In particolare, il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) introduce la definizione agevolata:

  • di tutti i crediti dell'Agenzia delle Dogane, diversi dalle Risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali e relative sanzioni tributarie, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (Art. 3)
  • dei carichi affidati all’Agente della riscossione riguardanti Risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e dell'IVA riscossa all’importazione. (Art. 5)

In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica dallo stesso predisposta.
I debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione di cui sopra riceveranno da Agenzia delle entrate - Riscossione:

  • per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.3 entro il 30 giugno 2019;
  • per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.5 entro il 31 luglio 2019;

l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento delle somme di cui sopra può essere effettuato:

  • in unica soluzione: entro il 31 luglio 2019 per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.3 ed entro il 30 settembre 2019 per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.5;
  • nel numero massimo di diciotto rate consecutive, scadenti:
    • per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.3: rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019 (ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione) ed il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare;
    • per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.5: rispettivamente il 30 settembre 2019, il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare.

Il comunicato dell'Agenzia delle Dogane ricorda che la definizione agevolata si perfeziona versando integralmente le somme:
a) affidate da questa Agenzia all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
b) maturate a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
In più, limitatamente ai debiti rientranti nell’art.5:

  • solo per le Risorse proprie tradizionali a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31luglio 2019, le somme dovute a titolo di interessi di mora nella misura prevista all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
  • dal 1° agosto 2019 e fino alla data di scadenza dell’unica o delle singole rate gli interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero senza poter
nuovamente accettare nuove richieste di rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73.

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