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COLLEGIO SINDACALE: AGGIORNATO IL MODELLO DI RELAZIONE UNITARIA

3 minuti, Redazione , 19/03/2019

Collegio sindacale: aggiornato il modello di relazione unitaria

Struttura e contenuti della relazione unitaria sulla revisione legale effettuata dal Collegio sindacale: il CNDCEC aggiorna il modello

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 13 marzo 2019 il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” , che giunge così alla quarta edizione. E' stato infatti aggiornato rispetto alla precedente versione  2018 per tener conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d’esercizio e per tenere in considerazione il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato dal CNDC ad aprile 2018.

Tale documento e il relativo facsimile di relazione (disponibile sul sito CNDCEC) possono essere utilizzati  da parte dei Sindaci incaricati della revisione legale dei conti per i bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 2018. 

Non si registrano, invece, novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione. Il fine di tale aggiornamento effettuato dal CNC è quello di fornire strumenti sempre aggiornati e migliorati al servizio dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti in un’ottica di continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza degli incarichi di revisione legale.

Il Consiglio nazionale conferma in primo luogo che è preferibile una relazione di tipo unitario, invece che  due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del dlgs n. 39/2010.

Il modello di relazione unitaria proposto dal CNDC mantiene l'ordine espositivo  consueto con  i documenti rappresentati  come segue:

• come primo documento la relazione di revisione (Parte A);
• a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura:

STRUTTURA DELLA RELAZIONE UNITARIA

Titolo

Scopo del titolo è informare il lettore del bilancio che la relazione è di tipo unitario e contiene una sezione con la relazione di revisione e una sezione con la relazione sull’attività di vigilanza e sugli altri compiti del collegio sindacale che si conclude con le proposte del collegio in ordine al bilancio e alla sua approvazione

Destinatari

I destinatari sono i soggetti indicati dalla legge e, quindi, i soci riuniti nell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

Premessa

La breve premessa è destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Prevede lo schema di relazione di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135

Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Prevede lo schema di relazione del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, redatta secondo la Norma n. 7.1., è dedicata alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci. Tale sezione è suddivisa in tre sottosezioni:

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.;
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio;
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio;

Data di emissione

La data di emissione è quella in cui il collegio sindacale approva il documento; data che, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva al termine del suddetto deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea per la approvazione del bilancio.

Sede

La sede da riportare in relazione può essere convenzionalmente indicata in quella dove si trova lo studio del presidente del collegio sindacale, oppure si può optare per inserire le sedi di riferimento degli studi dei componenti del collegio stesso, in corrispondenza del nome e cognome di ognuno di essi.

Firma

In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza.

Leggi l'articolo completo del dott. R. Ercoli nel blog La revisione legale 

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