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PRESTAZIONI MALATTIA EX ENPALS : NUOVE ISTRUZIONI UNIEMENS

3 minuti, Redazione , 28/02/2019

Prestazioni malattia ex Enpals : nuove istruzioni Uniemens

Nuove modalità Uniemens per distinguere il trattamento retributivo in caso di assenza per malattia (lavoratori ex Enpals)

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Con il Messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019 l'INPS comunica nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’indennità di malattia  . Si tratta degli iscritti ex Enpals ovvero fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti.

Infatti è stato istituto nell’ambito del flusso Uniemens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”) un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.

Il messaggio ricorda che l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  a decorrere dal 1° maggio 2011, prevede che i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile” ai sensi della normativa vigente (cfr. le circolari n. 122/2011 e n. 124/2017).

Pertanto,  i suddetti datori di lavoro  sono soggetti all’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, sono comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione.  Comunque la tutela viene riconosciuta, in caso di evento morboso, solo se i lavoratori non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento.

La novità intende favorire l’univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, nonché la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, 

Le  istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens sono le seguenti:

"A decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

-     “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);

-     “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;

-     “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

Nelle fattispecie di assenza per malattia di lavoratori per i quali l’elemento <TipoRetrMal> sia valorizzato con il codice “2”,in quantoil datore di lavoro corrisponde il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun trattamento nei confronti del lavoratore.

L’Istituto effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento <TipoRetrMal>e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento <Malattia>/<MalACredito."

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

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