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IPERAMMORTAMENTO 2020: RECAPTURE IN CASO DI CESSIONE ONEROSA DEL BENE

Iperammortamento 2020: recapture in caso di cessione onerosa del bene

Recupero dell'iperammortamento: la cessione a titolo oneroso causa sempre il recapture del beneficio. Agevolazione salva nel caso di cessione d'azienda o di un suo ramo

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Quando scatta il recupero dell'agevolazione dell'iper ammortamento?

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha offerto ulteriori puntualizzazioni, in occasione del Telefisco 2020, grazie alle quali sarà possibile definire con maggiore precisione il perimetro temporale di applicazione della norme in oggetto: infatti, secondo le precisazioni dell'agenzia, la recapture scatta nel momento in cui la cessione del bene agevolato sia effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il cosiddetto periodo di sorveglianza che, secondo l'Agenzia delle Entrate, decorrerebbe dal momento in cui il bene viene interconnesso.
La recente circolare Assonime n.30 del 23 novembre 2020 osserva come dovrebbero rientrare nel perimetro di questa precisazione solo i beni sottoposti alla nuova versione dell'agevolazione, quella sotto forma di credito di imposta, restando invece valido, per gli altri casi, il precedente periodo di osservazione, basato sulla data di effettuazione dell'investimento secondo i criteri stabiliti dal TUIR.

Ma andiamo con ordine. 

L'iper ammortamento è l'agevolazione che consente una maggiorazione fiscale del costo di acquisto degli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende in chiave Industria 4.0. L'agveolazione è stata prorogata anche dalla Legge di bilancio 2019, sebbene con l'introduzione di percentuali differenziate in base a scaglioni di investimento. Tale disciplina rischia di scontrarsi con il cd. "Decreto dignità" (DL 87/2018) , in base al quale nel caso in cui si cede un bene agevolato durante il periodo in cui si usufruisce dell'iperammortamento, questo causa il recupero dell'agevolazione (recapture).

 In particolare l'articolo 7 del decreto prevede il recapture nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa azienda, nel periodo di fruizione dell'agevolazione.

Anche nel corso di Telefisco 2019 erano stati posti all'Agenzia delle Entrate i seguenti due quesiti sul tema:

  • il recapture scatta per le cessioni all'estero o per tutte le cessioni del bene?
  • il recapture scatta per le cessioni dell'azienda o del ramo di azienda?

L'Agenzia ha chiarito che in linea generale, tanto il tenore letterale della norma quanto la relazione illustrativa, lasciano intendere il recapture sia nel caso di cessione onerosa sia nel caso di delocalizzazione. Pertanto, per quanto riguarda il primo quesito, il recapture scatta per tutte le cessioni a titolo oneroso del bene agevolato nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione stessa. Il motivo è che cedendo il bene, il cespite non ha più la sua funzione originaria di trasformazione tecnologica del complesso industriale vanificando il motivo stesso del beneficio, è questa la chiave di lettura per cui la sostituzione con un bene più innovativo non causa la perdita dell'iper ammortamento.

Per quanto riguarda il meccanismo di recapture nel caso di cessione dell'azienda o di un suo ramo, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta al quesito, evidenzia come la finalità di innovazione tecnlogica del complesso in queste ipotesi non è compromessa nel suo insieme e quindi il mutamento della titolarità di un azienda non comporta il venir meno dell'agevolazione. 

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