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SANZIONI LAVORO: RETROATTIVITÀ PER LE RECIDIVE

1 minuto, Redazione , 07/02/2019

Sanzioni lavoro: retroattività per le recidive

Raddoppio della maggiorazione delle sanzioni sul lavoro se gli stessi illeciti sono stati commessi anche prima della nuova legge

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ispettorato nazionale del lavoro ha emanato una nuova nota di chiarimento, n. 1148 2019, a completamento della circolare 2-2019 in materia di maggiorazione delle sanzioni sul lavoro definita dalla recente legge di bilancio n. 145 2018.  Si evidenzia un aspetto importante ossia il fatto che nel definire  le violazioni precedenti per le quali scatta  il raddoppio delle maggiorazioni previste   si tiene conto  anche degli illeciti precedenti all'entrata in vigore della legge .

Ricordiamo che la legge di bilancio ha previsto una  maggiorazione dellle sanzioni sul lavoro pari al 

  • 20% per violazioni connesse al lavoro sommerso e irregolare e
  • al 10% per quelle riferite alle regole su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali aliquote vengono pero ulteriormente raddoppiate rispettivamente del 40% e del 20% se il datore di lavoro responsabile risulti  già colpevole degli stessi illeciti nei tre anni precedenti.  
La nota dell'Ispettorato precisa anche che :

  • il destinatario della sanzioni va individuato nel trasgressore in caso di violazioni amministrative (legge 689/1981) e nel datore di lavoro per violazioni punite dal decreto legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza; 
  • i tre anni vanno conteggiati  non dal momento in cui la violazione è stata commessa ma dal momento in cui si è trasformata in illecito definitivo . Si specifica che gli illeciti precedenti possono riguardare anche periodi precedenti l’entrata in vigore della legge 145/2018 (cioè il 1° gennaio di quest’anno).

Gli illeciti da considerare  ai fini delle recidive si considerano  «definitivamente accertati»  se si verificano i seguenti eventi:

  • superamento del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione;
  • pagamento della sanzione;
  • con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione del provvedimento .

Viene anche specificato che il raddoppio della sanzione non va applicato se è stato effettuato il pagamento delle sanzioni agevolate  in base all’articolo 16 della legge 689/1981 o all’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004.
 

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Allegato

INL nota 1148 2019 recidive sanzioni lavoro

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2026 LEGGE DI BILANCIO 2026 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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