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TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI

2 minuti, Redazione , 22/08/2019

Trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti

Spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante la trasferta: riepilogo del corretto trattamento fiscale

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Se un dipendente paga 15 euro al giorno per il parcheggio dell'auto nel caso di trasferta fuori dal Comune ha diritto al rimborso? Se si qual'è il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di parcheggio? E' a queste domande che l'Agenzia delle Entrate ha risposto con la consulenza giuridica 5 2019 e qui allegata. Vediamo il contenuto di quanto chiarito.

Nel quesito l'istante precisa che in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, il dipendente sostiene spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia nei casi in cui il veicolo è di sua proprietà, sia nei casi in cui esso sia noleggiato in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente. L'istante ha così chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale di tali spese.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ripreso il concetto di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro" così come previsto all'articolo 51, comma 1, del TUIR. Attenzione però va prestata al fatto che il comma 5 dell’articolo 51 del TUIR reca una deroga espressa al principio di onnicomprensività per

  • le indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro
  • i rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del Comune in cui è stabilita la sede di lavoro; in questo secondo caso esistono tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente:

  • il sistema forfettario: che prevede un'indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfettaria, esclusa dall'imponibile fino all'importo di 46,68 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per le trasferte all'estero.
  • il sistema analitico: che prevede il rimborso di quanto documentato in maniera idonea. In tal caso non formano reddito imponibile.
  • il sistema misto: esenzione dall'imponibile per le spese di viaggio e trasporto e indennità di trasferta pari a 1/3 o 2/3 nel caso di rimborso di vitto e/o alloggio.

Il documento di prassi termina chiarendo che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:

  • è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
  • rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico. 

Potrebbe interessarti il pacchetto Rimborsi spese e Fringe benefits: eBook + excel

Allegato

Consulenza giuridica 5 del 31.01.2019

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023

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