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EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA 2019 A PAGAMENTO: È ILLEGALE

2 minuti, Redazione , 30/01/2019

Emissione fattura elettronica 2019 a pagamento: è illegale

Fatturazione elettronica 2019: illegale rifiutarsi di emettere fattura elettronica o emetterla con addebito.

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"Per l'emissione della fatturazione elettronica si informa che verrà applicata una maggiorazione di X euro"oppure "Questo esercizio non emette fattura elettronica". Non sono rari come dovrebbero cartelli di questo genere fuori dalle attività, tanto di commercianti al minuto quanto e soprattutto di distribuzione di carburante. Il problema sorge maggiormente in questi ambiti in quanto per le attività dei commercianti al minuto e assimilati non c'è l'obbligo dell'emissione della fattura tranne su specifica richiesta del cliente. Così a volte, per soddisfare la richiesta di emissione della fattura da parte del cliente, viene richiesto un contributo di qualche euro, sempre che la fattura stessa non venga negata come accade in casi estremi.

E la domanda sorge spontanea: ma tutto questo è legale? La risposta è assolutamente no. Infatti il comma 8 dell'articolo 21 del Decreto IVA (DPR 633/72) prevede espressamente che

le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo

In generale, la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea solo per due aspetti:

  • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
  • deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Pertanto così come non viene chiesto un contributo per l'emissione di una fattura cartacea, allo stesso modo non è possibile chiedere il pagamento di un corrispettivo per l'emissione dell'e-fattura.

Una soluzione in ogni caso esiste. Infatti, coloro che non ricevono fattura elettronica entro 4 mesi perchè ad esempio non hanno pagato la maggiorazione richiesta per l'emissione della stessa, possono emettere autofattura elettronica indicando il codice TD20, previa attivazione della procedura presso l'Agenzia delle Entrate

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

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Commenti

SILVIA - 18/04/2019

"Servizio di produzione e invio fattura Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: numero di tel. € 3,90+iva 22%" da fattura Tim spa. come si denuncia questa situazione?

Marco - 30/01/2019

Non c'è nessun obbligo di dotarsi di un programma apposito. Chi emette 10 / 20 fatture all'anno può usare agevolmente il servizio offerto gratuitamente dall'agenzia delle entrate, quindi senza aggravio di costi.

Anna - 30/01/2019

... e allora qualcuno mi spiega perchè TIM addebita ben € 3,90 per ogni fattura per oneri di emissione ed invio?? E come lei anche molti altri fornitori di utenze anche diverse dalla telefonia!!

TULLIO - 04/02/2019

Sono pienamente d'accordo ... è qualche anno che mi batto contro i mulini a vento: possibile che non esiste alcuna associazione di consumatori , sindacato, ordine professionale ... che possa far rispettare la citata norma. Faccio un appello alla testata di portare avanti la questione. Fino ad oggi tutto era regolare ma quando sono anche i "piccoli" a riversare sui clienti gli oneri nascenti da nuovi adempimenti "imposti" ecco che si invoca l'art. 21 DPR 633 /72 - QUESTA NORMA RISALE AL 1972 -

Miky - 30/01/2019

Un libero professionista che emette 10/20 fatture all'anno, per adeguarsi alle nuove disposizioni, è costretto a dotarsi del programma apposito soatenendo una spesa di 100/120 euro. Pertanto ogni fattura ha un costo di 8/10 Euro, mentre fino al 31/12/2018 il costo di emissione era ZERO Euro. Chi ha costretto ogni attività a gravarsi di questo onere aggiuntivo, secondo me, dovrebbe astenersi dal giudicare cosa è o non è legale. Anche perchè uno dei presupposti dell'autorizzazione europea all'obbligatorietà della fatturazione elettronica, era proprio che tale obbligo non costituisse un aggravio di oneri per le imprese. Ora, noi povere partite IVA non abbiamo nessiuno che ci difenda, perchè chi dovrebbe farlo, ha indubbiamente tratto vantaggio economico da questa "rivoluzione intelligente" che, guarda caso, non trova eguale nè in Europa, nè nelle altre parti del mondo. Ad un certo punto, però, non è detto che non ci svegliamo e decidiamo che ci siamo stufati di mantenere tutta questa gente.....

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