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SOMMINISTRAZIONE: RINNOVO CCNL ASSOLAVORO

1 minuto, Redazione , 28/12/2018

Somministrazione: rinnovo CCNL Assolavoro

Ipotesi di rinnovo del CCNL ASSOLAVORO: regime temporaneo per i contratti a termine già svolti prima del 2019 in deroga alle regole del Decreto Dignità

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E' stato firmato  lo scorso 21 dicembre 2018 da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo di assolavoro e dalle assemblee dei lavoratori.  Fanno eccezione pero alcune disposizioni immediatamente applicabili che riguardano un regime transitorio in tema di durata massima dei contratti a termine successivi, recentemente modificato in senso restrittivo dal Decreto Dignità L. 96 2018.. Assolavoro ha infatti  formulato Istanza di Interpello al ministero del lavoro sulla circolare Ministeriale n. 17/2018 che  aveva  incluso nel computo dei 24 mesi  anche i rapporti di lavoro  precedenti l'entrata in vigore della riforma (1 novembre 2018).

In attesa dell'interpello ministeriale l’intesa del 21 dicembre  dispone che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato svolti dallo stesso lavoratore  devono essere  conteggiati per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale  dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. Cio significa che ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa nel rapporto con una agenzia per un lavoratore , qualsiasi siano i contratti di lavoro intercorsi in passato, si conteggeranno al massimo 12 mesi  e il lavoratore potrà continuare ad essere impiegato  per ulteriori 12 mesi dopo il 1 gennaio 2019 dalla medesima Agenzia.

Nell'accordo si prevede che  a far data dal 1° gennaio 2019:

  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con una azienda utilizzatrice, la durata massima va   individuata dal contratto collettivo di settore applicato . In assenza di tale disciplina la durata massima è fissata in 24 mesi;
  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
  • infine sulla procedura in mancanza di occasioni di lavoro (ex art. 25), si prevede il diritto del lavoratore a percorsi di formazione professionale
  •  il MOG (contratto a monte ore garantito)  viene reso  strutturale 

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