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BONUS FORMAZIONE 4.0: DEPOSITO CONTRATTI ENTRO IL 31.12.2018

2 minuti, Redazione , 07/12/2018

Bonus Formazione 4.0: deposito contratti entro il 31.12.2018

Chiarimenti sul credito d'imposta per formazione 4.0 nella circolare MISE del 3.12.2018: scadenza deposito contratti cumulabilità, formazione on line

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Nella Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde a quesiti di associazioni e imprese, e fornisce chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0",

Vengono sottolineati innazituttto i due requisiti obbligatori per  fruire del credito di imposta ossia: 

  1. l' oggetto della formazione,  che devono essere materie collegate all'innovazione tecnologica   e
  2. il fatto che le attività siano state  concordate e sottoscritte  in accordi  collettivi aziendali o territoriali, a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31.12 2018 , che vanno obbligatoriamente  depositati   in via telematica all'ispettorato nazionale del lavoro entro il 31.12.2018 all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ . In uno dei quesiti viene chiarito che il deposito è possibile  anche se le attività formative sono già state realizzate.  

Nelle risposte ai quesiti viene chiarito che :

  • è ammissibile la formazione “on line”   o “e-learning”, purche i corsi siano organizzati in modo da garantire il controllo della frequenza, cioè  l'effettiva  e  continua  partecipazione  del  personale  impegnato  nelle  attività formative, quindi con modalità interattive e test non programmati.
  • sulle Attività  di  formazione   rivolte a  dipendenti  appartenenti  a  imprese diverse   dello   stesso   gruppo:   è possibile semplificare gli  adempimenti   formali   e   documentali, con la predisposizione di un unico registro e documentazione dell'attività per tutte le partecipate. Si richiede pero che la certificazione finale obbligatoria attestante la frequenza venga emessa da ciascuna società del gruppo 
  •  Rispetto alla cumulabilita di questa agevolazione   con  altre  misure  di  aiuto  aventi  a  oggetto le  stesse spese  ( ad esempio   nel  caso  di  attività  formative  finanziate  dal  Fondo  Sociale  Europeo  o  da  un Fondo Interprofessionale)  il Ministero afferma che  si dovrà rispettare la normativa comunicatia vigente sugli aiuti  regolamento n. 651/2014:  "gli aiuti di Stato con costi ammissibili  identificabili (come nel caso del credito d’imposta in questione) possono essere cumulati senza  limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi: in tale situazione, in  altri termini, non si pongono problemi di cumulo e l’impresa può sommare i benefici derivanti  dall’applicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro.

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