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CCNL TRASPORTO AEREO: ACCORDO SUI CONTRATTI A TERMINE STAGIONALI

1 minuto, Redazione , 26/11/2018

CCNL trasporto aereo: accordo sui contratti a termine stagionali

Accordo per i contratti a tempo determinato "stagionali" nel settore trasporto aereo: 10 mesi complessivi l'anno di deroga dal decreto Dignità

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A seguito dell'entrata in vigore  del Decreto Dignità,  che ha limitato l'utilizzo del contratto a termine,  affidando alla contrattazione collettiva la possibilità di deroga   in materia di  stagionalità per ciascun  settore,  Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Ugl TA, Assaeroporti, Assohandler, Assaereo, Assocontrol e Fairo hanno firmato  un accordo  in data 19 novembre 2018,  per i dipendenti delle aziende del  trasporto aereo e  servizi aeroportuali.

Le organizzazioni sono firmatarie di un CCNL  scaduto il 31.12.2016 e in fase di trattativa per il rinnovo. Il documento avrà quindi validità fino alla stipula del rinnovo del CCNL e per le assunzioni realizzate entro il 31 maggio 2019 . Dal 1 giugno sarà considerato decaduto  in ogni caso.

L'Accordo  la stagionalità è fattore integrante dell'attività del trasporto aereo, le aziende che applicano il CCNL citato  potranno stipulare contratti a tempo determinato  "stagionali" che derogano la normativa del d.lgs 81 2015 come modificata dal decreto n. 87 2018,  per  un massimo di 6 mesi  nel periodo tra aprile e ottobre di ogni anno e di altri 4 mesi complessivi  in altri periodi dell'anno. In particolare non saranno quindi applicabili i nuovi limiti sulla durata massima dei contratti a termine (portata a 24 mesi in luogo dei 36 mesi in vigore in precedenza).

Inoltre in tema di limiti quantitativi rispetto al personale complessivamente impiegato viene stabilito che:

  • nelle aziende che non utilizzano il lavoro in somministrazione il numero di contratti a termine stagionali non è soggetto a limitazioni
  • nelle aziende in cui si fa uso di somministrazione di lavoro i contratti a tempo determinato potranno essere al massimo il 15% dell'organico impiegato a tempo indeterminato in azienda alla data del  31 dicembre dell'anno precedente.

Le parti hanno stabilito anche che  sono fatte salve le intese previste da accordi di secondo livello già firmate o in via di definizione dennelle aziende in amminsitrazione controllata. 

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