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DECRETO LEGGE "EMERGENZE": AGEVOLAZIONI PER GENOVA E ISCHIA

3 minuti, Redazione , 02/10/2018

Decreto legge "emergenze": agevolazioni per Genova e Ischia

In Gazzetta Ufficiale il DL "emergenze". Previste agevolazioni fiscali per i cittadini di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi e i comuni di Ischia terremotati

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 di venerdì 28 settembre è stato pubblicato il Decreto Legge "Emergenze" contenente le disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Il DL 109/2018 è composto da 46 articoli che affrontano vari tematiche, tra cui il crollo del Ponte Morandi a Genova, e gli eventi sismici del 2016 e del 2017 che hanno colpito i Comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. 

Per quanto riguarda Genova, sono state previste le seguenti agevolazioni fiscali:

  • fino al 31 dicembre 2020, i redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate dopo il crollo del ponte Morandi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires; gli stessi fabbricati, inoltre, sono esenti dalla IUC,
  • per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili direttamente danneggiati dal crollo (verificati con perizia asseverata), i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
  • le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e direttamente danneggiati dal crollo, ovvero ivi residenti o domiciliate, e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza del crollo
  • gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo non sono soggetti all’imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, destinate ai residenti o a coloro che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati sono sospesi fino al 31 dicembre 2019.
  • prevista la creazione di una zona franca urbana. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della Zfu, e che hanno subito, a causa del crollo del ponte, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017, possono richiedere, per la prosecuzione dell’attività nel comune di Genova, le seguenti agevolazioni:
    • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella Zfu fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 100mila euro
    • esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta nel Zfu, nel limite di 200mila euro per ciascun periodo d’imposta
    • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella Zfu, posseduti e impiegati per l’esercizio dell’attività economica
    • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda gli eventi sismici avvenuti nell'isola di Ischia tra il 2016 ed il 2017 è previsto:

  • estensione fino al 2019 dell’esenzione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nei comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, 
  • sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone tv
  • sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell’Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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