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DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONE: I DOCUMENTI VANNO CONSERVATI FINO ALL'ULTIMA RATA

2 minuti, Redazione , 12/09/2018

Detrazioni ristrutturazione: i documenti vanno conservati fino all'ultima rata

Vano il tentativo di un contribuente di opporre la decadenza dei termini per richiedere la documentazione che attesta il diritto alla detrazione

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Come noto le ristrutturazioni edilizie conferiscono la possibilità di poter detrarre una percentuale della spesa sostenuta suddivisa in dieci rate da utilizzare in 10 anni.

La Commissione tributaria provinciale di Lecco ha rigettato il ricorso di un contribuente che opponeva l’illegittimità del ruolo inviatogli in virtù del fatto che si basava su una documentazione che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto richiedere essendo decorsi dieci anni dal momento in cui la spesa veniva realmente sostenuta. Cerchiamo di chiarire meglio i fatti.

Durante un controllo formale della dichiarazione Modello Unico 2014 per l'anno d'imposta 2013 il contribuente non presentava la documentazione relativa a spese per interventi di ristrutturazione effettuate negli anni 2005 e 2006, per le quali il contribuente aveva fruito della detrazione fiscale rateizzata in 10 anni. A fronte della mancata produzione della documentazione richiesta, l'Ufficio faceva notificare nel 2017 la cartella di pagamento con cui veniva richiesta la somma di € 2.416,00 a titolo di IRPEF, a cui si aggiungevano sanzioni ed interessi. Il contribuente proponeva ricorso avverso la predetta cartella, chiedendone l'annullamento e sostenendo di non aver consegnato la documentazione richiesta "trattandosi di spese di ristrutturazione di immobili sostenute negli anni 2005 e 2006, quindi anni molto remoti rispetto alla richiesta documenta (dieci anni!) e per i quali il diritto di verifica, accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrale era, al momento della richiesta documentale (mese di giugno dell'anno 2016), ampiamente decaduto per espresse disposizioni normative".

Il giudice di Lecco, nella sentenza 126/1/2018 ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che, nel caso in esame, era la dichiarazione presentata nel 2014 per l'anno di imposta 2013.

Ai fini del potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria il momento rilevante non è quello in cui la spesa è stata sostenuta ma il momento in cui il contribuente ha usufruito della detrazione, indicando la relativa spesa in dichiarazione.

Tenuto conto del principio di autonomia fra i diversi periodi d’imposta e del fatto che da ogni anno solare scaturisce un’autonoma obbligazione tributaria, era onere del contribuente conservare la relativa documentazione fino allo spirare dei termini di accertamento relativi all'ultima annualità.

Inoltre, nelle istruzioni della Modello Unico oggetto di accertamento è scritto che: "Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31dicembre2018, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa".

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