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PROCESSO TRIBUTARIO NULLO SE NON PARTECIPANO TUTTI I LITISCONSORTI

3 minuti, Redazione , 06/09/2018

Processo tributario nullo se non partecipano tutti i litisconsorti

Litisconsorzio tributario necessario in caso di redditi accertati a soci di società di persone

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Secondo il diritto processuale civile, in tutti i casi in cui l’oggetto della lite riguardi una pluralità di soggetti è necessario che gli stessi siano coinvolti in giudizio, indipendentemente dal fatto che questi siano attori (soggetti attivi che hanno promosso la controversia) o convenuti (soggetti passivi) e non si può giungere ad alcuna decisione che riguardi solo alcuni di essi. La situazione appena descritta è disciplinata dall’istituto del litisconsorzio secondo il quale il difetto di nullità, che si verifica qualora tutte le parti interessate non vengano integrate nel contraddittorio, può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio e comporta il rinvio della causa dinnanzi al giudice di primo grado.

Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione ridefiniscono i casi in cui, nel processo tributario, tutte le parti devono partecipare al processo a pena di nullità e quelli in cui invece l’integrazione non è necessaria. Prima di procedere ad una breve elencazione delle casistiche già affrontate dalla Suprema Corte è opportuno ricordare che il litisconsorzio si distingue in necessario e facoltativo; quanto descritto fino ad ora riguarda il litisconsorzio necessario mentre quello facoltativo si verifica ogniqualvolta più soggetti possono, non devono, partecipare allo stesso processo per ragioni di opportunità, soprattutto al fine di ottenere un'unica decisione su cause simili o tra di loro connesse.

Per quanto riguarda le società di persone l’ordinanza n° 17137/2018 “è intervenuta” in un contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e un socio di una Sas al quale veniva attribuito un maggior reddito da partecipazione rispetto a quanto dichiarato; in quella sede la Corte ha osservato preliminarmente che il giudizio, concernente l'accertamento del reddito del socio di una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione della società e degli altri soci, vale a dire di tutti i litisconsorti necessari, è affetto da nullità assoluta. La corte ha ulteriormente chiarito il principio generale secondo cui "in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e quindi tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.

Completamente diverso ed opposto è il caso in cui invece il ricorrente obietti la propria qualità di socio o l’esistenza del vincolo sociale. Non si configura litisconsorzio anche nel caso in cui sia oggetto di contraddittorio la mera applicazione delle sanzioni oppure qualora la società decida di aderire all’accertamento o intraprenda la strada della definizione agevolata.

Vediamo di seguito una riassuntiva elencazione dei casi in cui ormai non vi è alcun dubbio sul ricorso o meno all’istituto del litisconsorzio necessario:

  • per quanto riguarda l’Iva e l’Irap il litisconsorzio si configura solo qualora l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, nel medesimo atto, anche le imposte sui redditi attribuiti per trasparenza e non sia possibile definire le imposte separatamente a causa di circostanze concrete;
  • per quanto concerne invece le società di capitali, il litisconsorzio obbligatorio non rappresenta la regola generale a meno che non si sia optato per il regime di trasparenza fiscale;
  • nel caso di studi professionali non è in dubbio il fatto che, accertato il reddito dello studio professionale, tutti gli associati debbano essere considerati litisconsorti;
  • in caso di società di fatto vengono considerati litisconsorti tutti i soggetti che l’Amministrazione finanziaria ritiene essere “soci”;
  • in un’impresa familiare non devono essere integrati nel processo anche i collaboratori qualora il maggior reddito venga accertato e attribuito solo al titolare.

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