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FERIE RESIDUE: OBBLIGO FRUIZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

Ferie residue: obbligo fruizione entro il 30 giugno

Guida a obblighi e sanzioni per i datori di lavoro in materia di ferie e permessi non goduti. A breve la scadenza per il 2023 Le conseguenze in caso di violazioni

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Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

 Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie  maturate nel 2023, mentre  scade il 20 agosto  il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.

Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

 In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

  •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
  •  le ferie devono essere retribuite ;
  •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
  •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

  1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
  2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono  essere godute le ferie maturate nel 2023. 
  3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate  possono essere dilazionate o monetizzate 

 Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.  Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative  sono le seguenti:

  • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
  •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
  •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

 In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. 

In assenza di accordi specifici,  il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.

I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.


Per approfondire  tutti gli aspetti ti può interessare la Circolare del giorno " Scadenza godimento ferie giugno 2025 e conseguenze per l'azienda"

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