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REGISTRA CONVERSAZIONI DEI COLLEGHI: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

2 minuti, Redazione , 15/05/2018

Registra conversazioni dei colleghi: licenziamento illegittimo

La Cassazione considera illegittimo li licenziamento e ordina la reintegra del lavoratore che aveva registrato conversazioni nel luogo di lavoro per difendersi da accuse dell'azienda

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E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha registrato colloqui con i colleghi a loro insaputa , in quanto  il comportamento era correlato  ad un clima conflittuale presente in azienda e verso i superiori. La tutela prevista per l'insussistenza del fatto è la reintegra . Questo quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11 322 del 10 maggio 2018

Il caso riguardava un lavoratore che era stato licenziato dall'azienda  per giusta causa;  in particolare l'azienda contestava che il dipendente, durante un colloquio disciplinare per una  precedente contestazione,  aveva consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni.

Il lavoratore nel ricorrere al tribunale del lavoro accusava invece  la società di licenziamento a carattere ritorsivo  per le problematiche già esistenti   che le registrazioni erano  intese proprio a  documentare . La Corte di appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per  sproporzione della sanzione disciplinare   con conseguente l'applicazione dell'art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 (tutela indennitaria) . Il lavoratore aveva fatto ricorso in cassazione per vedere affermata invece l'insussistenza del fatto disciplinare contestato e il carattere ritorsivo del licenziamento. 

La Cassazione ha accolto le motivazioni del dipendente e non quelle dell'azienda , specificando che in tema di privacy   il lavoratore aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e  non aveva in alcun modo utilizzato o reso pubblico il contenuto di quelle registrazioni per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto; sulla base della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), infatti,  l'utilizzo di dati personali  tra cui sono compresi la  voce e l'immagine di terzi , è  ammesso in presenza del consenso dell'interessato, ma  può essere eseguito anche in assenza del consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 

Così, il fatto deve intendersi insussistente in senso giuridico  e in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, "senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità".

Per approfondire scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: "Licenziamento ilegittimo, diritto di difesa e reintegra"

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